January 21, 2024

AGGRESSIONE DI DUE CANI IN DANNO DI ALTRO CANE TENUTO IN BRACCIO E CONSEGUENTE CADUTA

Partiamo dal fatto.

Caia, vedendo correrle incontro due cani di grossa taglia senza guinzaglio né museruola usciti da un portoncino lasciato aperto, istintivamente prende in braccio il proprio cane (di piccola taglia). Tanto non evita che uno dei due cani di grossa taglia riesce ugualmente a morsicare il cane tenuto in braccio. Se le conseguenze per quest’ultimo sono lievi, diverse quelle per Caia che, a causa dell'aggressione subita, cade all'indietro sbattendo violentemente la testa sull’asfalto e riportando gravissime lesioni.

La vicenda giunge in Tribunale, quello di Torino. La sentenza che ne segue è la n. 906/2023. Da una parte Caia, dall’altra Tizio, proprietario dei due cani di grossa taglia. Quest’utimo ha una versione diversa da quella dell’attrice, cioè di colei che ha avviato la causa. Il cane di quest’ultima si sarebbe avvicinato al cancello del cortile dove si trovavano i due cani di grossa taglia iniziando ad abbaiare. Solo allora, aizzati da quello, i cani di Tizio corrono verso il cancello, riescono ad aprirlo (perchè probabilmente lasciato socchiuso dai vicini) e vanno incontro a Caia con le conseguenze che abbiamo detto. Richiamati i cani e dunque questi ormai distanti da Caia, quest’ultima inspiegabilmente avrebbe indietreggiato inciampando e cadendo a terra dove il manto della strada si presentava dissestato. Un comportamento -quello di indietreggiare- che per la difesa di Tizio si qualificherebbe  come imprevedibile e dunque interruttivo del nesso causale.

Veniamo ora agli aspetti giuridici partendo dalla norma applicabile al caso scrutinato.

Si tratta del solito e  poco conosciuto art. 2052 c.c. per cui la responsabilità del proprietario di un animale si fonda non su un comportamento commissivo od omissivo di quello quanto solo sulla relazione di fatto intercorrente con l'animale. Tradotto significa che ciò che conta è quello che fa l’animale, in questo caso un cane. Unica “via di fuga” dalla responsabilità e condanna al risarcimento dei danni per il proprietario dell’animale è il c.d. caso fortuito che lo stesso proprietario deve provare e che può consistere anche nel comportamento del danneggiato che, per assumere efficacia causale esclusiva, deve rivestire caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità. Un comportamento che, pur non integrando gli estremi del vero e proprio caso fortuito, può anche assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c..

Applicando tale regola il Tribunale torinese, sulla base dell’attività istruttoria espletata,  ascrive a Tizio la responsabilità di quanto accaduto (aggressione al cane di Caia e conseguente caduta di quest’ultima) da cui sono conseguite le documentate lesioni accertate nel corso del giudizio. Escluso il concorso colposo di Caia sul presupposto che il fatto che il cane aggredito fosse in braccio a lei al momento dell’aggressione conferma che quello non si era mai allontanato dal quella -come sosteneva Tizio-  rimanendo così nella sua sfera di controllo tanto da poter essere immediatamente sollevato e preso in braccio allorquando è stata percepita la situazione di pericolo.

Quanto all’indietreggiamento di Caia è stato concomitante alla spinta del cane di Tizio nel tentativo di aggredire quello in braccio (appoggiandosi con le zampe al corpo di Caia) e alla conseguente perdita d'equilibrio. Non si giungerebbe a conclusioni differenti o diverse anche a volere concedere che Caia, vistosi venire contro il cane, avesse indietreggiato sul marciapiede. Tale reazione condotta istintivamente difensiva non potrebbe ritenersi evenienza irragionevole o imprevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essendo notorio che dinnanzi ad un aggressione da parte di animali, soprattutto se liberi e con un atteggiamento connotato da manifestazioni esteriori di aggressività, il soggetto minacciato indietreggi nel tentativo di evitare un eventuale attacco alla persona o al proprio animale.

Mi soffermo volutamente sulle conseguenze lesive subite da Caia che sottolineano come disattenzioni ritenute scusabili possono determinare guai seri. Caia è stata vittima di una malattia post traumatica con postumi di invalidità permanente valutati intorno al 21%. Non è stata riconosciuta una ripercussione sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita quotidiana di Caia quali, specifica il Tribunale, il nutrirsi, deambulare, provvedere a se stesso, espletare attività di svago, coltivare interessi.

A tale proposito mi permetto ricordare quelle che sono le coordinate alla quali il giudice deve riferirsi in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute. Quelle riferibili alle conseguenze nella sfera morale del danneggiato  (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) e quelle riferibili al piano dinamico-relazionale della sua vita (la relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")"

Ciò premesso Tizio per il danno non patrimoniale subito da Caia dovrà risarcire euro 73.932,00. Non viene riconosciuta alcuna personalizzazione considerato che non sono emerse circostanze che, a parità di tipologia di lesione, abbiano reso le conseguenze maggiormente pregiudizievoli per Caia rispetto ad altri soggetti della sua stessa età. Tizio sarà comunque manlevato da parte della propria compagnia assicurativa. A ciò si aggiungano tutte le ulteriori spese per la soccombenza.