January 2, 2022

ACCUMULO COMPULSIVO DI ANIMALI E COSE

Tar del Lazio, sentenza n. 13172/2021

Anche in questo caso il fatto è, purtoppo,  ricorsivo.

Il Comune impone ad una certa persona il trasferimento ad una struttura dei sette animali presenti nell’ appartamento così da potere assicurarne le cure necessarie e procedere alla bonifica igienico sanitaria dello stesso appartamento. Viene altresì intimato il divieto di introdurre nuovi animali all’interno dell’appartamento.

La vicenda a giunge al Tar a seguito di ricorso presentato dalla destinataria dell’ordinanza. Dall’esame dei referti depositati e del relativo corredo fotografico appare incontrovertibile l’insostenibilità delle condizioni igieniche nel quale versa l’appartamento della ricorrente e le correlative problematiche che ciò comporta in ordine all’ambiente circostante, con nocumento del vicinato.

Pienamente giustificato ai sensi del RD nr. 1265/1934 l’allontanamento degli animali domestici e la bonifica dell’appartamento. Meno giustificato appare invece il divieto di introdurre animali nell’appartamento.   E,  a dire del giudice amministrativo, formulato in termini assoluti, senza termine né modalità o condizioni comportando una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale.

E lo è, sempre secondo il giudice amministrtativo, sia in ordine alla situazione sanitaria (risolvibile mediante la prescritta bonifica e dunque non consente di prefigurare un divieto senza tempo di detenzione di animali domestici) che guardando al profilo della condizione personale e medica della ricorrente (che non è comprovato versi in condizioni tali da impedirle di prendersi cura di animali domestici).

Segue il parziale accoglimento del ricorso  con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui sancisce il divieto di reintroduzione di animali domestici nell’appartamento.

Più noto con il termine di animal hoarding, l’accumulo di animali è un fenomeno da non sottovalutare le cui origini sono antiche, quando ancora ci si approcciava alle sue manifestazioni qualificandole come “inconvenienti igienici”. Oggi si può giungere a qualificare ipotesi di reato particolarmente gravi in danno degli animali. I reati che vengono contestati sono solitamente quelli della detenzione incompatibile di animale, maltrattamento e a volte di uccisione di animale.

Nel prendere atto della sentenza in commento e pur comprendendone la parte annullata, non si può non precisare che senza prevenzione e attenzione al percorso riabilitativo dell’accumulatore tutto rischia di venire vanificato. L’esperienza dimostra come colui che viene colpito da tale disturbo evidenzia una apparente empatia verso gli animali che progressivamente devia verso il loro maltrattamento facendo emergere una sorta di crudeltà passiva.

Le segnalazioni di animal hoarding provengono molto spesso, come è stato nel caso  in esame,  dagli amministratori di condominio. Quando si varca la porta del soggetto accumulatore (solitamente ben disposto all’inizio per poi chiudersi sempre più con il passare del tempo così da rendere impenetrabile il proprio fortino) ci si trova davanti a scenari inimmaginabili. Numerosi animali di specie diverse in pochi metri quadrati ai quali è stato di fatto impedito loro di conoscere il mondo esterno, volutamente e ostinatamente chiuso fuori.

L’intervento della Polizia Locale, coordinata con i veterinari pubblici e assistenti sociali, in forza di provvedimenti ordinatori emessi dal Sindaco, non hanno altra funzione che quella di riportare all’interno dell’unità abitativa quelle condizioni minime di igiene e salubrità che ne possano permettere l’abitabilità. Non sono finalizzate ad eseguire, se non in percentuale irrisoria, trattamenti sanitari obbligatori.

Se possibile, si opta per attuare un sequestro degli animali rinvenuti direttamente presso l’accumulatore nominandolo custode. Tale soluzione  è finalizzata a rendere più efficace il percorso riabilitativo e rieducativo evitando di incorrere in quelle lungaggini procedurali note a chi frequenta gli ambienti della giustizia e che potrebbero condurre, maturando una non voluta prescrizione dei reati contestati, a riconsegnare gli animali al legittimo proprietario (il soggetto che li ha accumulati).