June 7, 2025

IN CARCERE CHI MALTRATTA GLI ANIMALI. E TUTTI VISSERO FELICI E IMPUNITI

Riforma storica. Rivoluzione culturale e giuridica. Svolta epocale. Rivoluzione copernicana. Solo alcuni dei commenti alla legge appena approvata in tema di reati conto gli animali. Non entro nel merito delle singole disposizioni che attendo di leggere. Rinnovo alcune riflessioni. Una su tutte. Cui prodest? Provo a capirlo.

Di fatto due gli obiettivi di questo comunque tardivo sforzo normativo. La ritenuta inadeguatezza del sistema sanzionatorio e il tanto celebrato superamento del principio per cui la lesione dell’animale viene tutelata perché indiretta lesione recata all’uomo. Entrambi questi obiettivi non ritengo siano stati perseguiti.

I massimi edittali sono stati “rialzati” di poco. Chiaramente una scelta politica (e questo è già preoccupante) che non può comunque prescindere, nella sua applicabilità, dal limite della ragionevolezza e proporzionalità. Sempre peraltro considerando l’art. 131 bis del codice penale. Quanto al c.d cambio di paradigma per cui gli animali saranno tutelati per come sono (e non perché una violenza su di loro offende il sentimento degli umani), il legislatore si prende gli applausi ma il lavoro sporco lo ha fatto la giurisprudenza. Non rare volte le sentenze hanno affermato il carattere plurioffensivo dei reati in danno degli animali significando che oggetto di protezione giuridica non era soltanto il sentimento di pietà dell’uomo verso gli animali ma anche direttamente l’animale quale essere senziente. Una senzienza peraltro ritenuta pacifica da immemore tempo.  

Non intendo sostenere che la legge appena varata sia inutile. Mi limito a evidenziarne quelli che, non solo a mio avviso, rappresentano limiti o punti problematici. Capaci di inficiarne il ritenuto valore, soprattutto in termini di deterrenza.

Ritorno allora alla domanda iniziale: cui prodest? Agli animali? A tutti gli animali? Anche ai moscerini che decimiamo con un colpo di tergicristallo? Si dirà, la solita provocazione. No, dal momento che tagliare la coda ad un cane è reato (lo è a prescindere da questa legge) ma non lo è se si tratta di un maialino rinchiuso in un allevamento intensivo. E continuerà a non costituire reato dal momento che sopravvive l’art. 19 ter (disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale).

Gioverà alla magistratura? Forse, a patto che verrà data puntuale esecuzione alle aspettative punitive oggi celebrate. Questa legge consegna alle Procure una cassetta degli  attrezzi più fornita sotto il profilo di strumenti investigativi. Per gli indagati ci saranno meno scorciatoie difensive. Ma questa legge assicura anche quella particolare specializzazione che dovranno avere i magistrati che si occuperanno di reati in danno degli animali? Come ha detto la dott.ssa Diana Russo (magistrato) in occasione di una sua audizione alla Camera sul testo oggi divenuto legge, si tratta di fenomeni complessi che vanno oltre le ipotesi di maltrattamenti e uccisione. Un cane massacrato di botte da parte di un gruppo di giovinastri; un cane lanciato da un appartamento da ladri comuni; oppure da un camper appena rubato trovando la morte venendo travolto dalle auto in transito in quel momento. Un cane ucciso con una rasoiata alla gola. Un gattino torturato mortalmente e poi esposto all’interno di una busta di plastica e appeso ad un cassonetto dei rifiuti. La morte di un gatto che viene fato annegare legandogli le zampine. Un gallo, adottato da una classe di una scuola materna che se ne prendeva quotidianamente cura, impiccato all’interno del giardino dell’asilo. E si potrebbe continuare, lungamente. Nefandezze che suscitano clamore mediatico, pericoloso se tale clamore diviene vendetta travestita da giustizia emotiva che invoca pene esemplari. E quelle approvate non lo sono di certo.

I reati in danno degli animali sono anche altri, soprattutto altri. Bracconaggio, uccellagione, doping, allevamenti abusivi, combattimenti illegali, traffico illecito di cuccioli. Reati che si consumano nel silenzio delle cronache o dei social, in alcuni casi alimentati dalla nostra ignoranza (il traffico di cuccioli) e che richiedono  seria e specifica specializzazione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine come anche dei veterinari pubblici. Una specializzazione che possiamo forse attenderci in tribunali e procure importanti ma che fisiologicamente avremo difficoltà a incontrare sul tutto il territorio nazionale. E’ con questi reati che la nuova legge dovrà confrontarsi oltre alle ipotesi prima ricordate e riconducibili a isolati episodi delittuosi riconducibili a disadattati. Le forze dell'ordine (comprese le polizie locali sparse sul territorio) hanno preparazione adeguata e posseggono gli strumenti idonei a tale tipologia di malaffare?

Ritenersi soddisfatti per avere ottenuto, sulla carta, più carcere per chi maltratta gli animali è davvero coerente con la realtà nella quale viviamo? Siamo sicuri che questa soddisfazione non corrisponda al fisiologico piacere per una promessa che il legislatore, con colpevole ritardo, ha voluto regalare ai più? Perché delle due l’una. Il legislatore ci ritiene tutti degli stolti dal momento che con una mano ci regala una legge pro animali  e con l’altra si prepara ad approvare una legge contro gli animali (dpl Lollobrigida) avendo da poco ripudiato, finanche prima che divenisse legge europea, la carne cellulare. Oppure il legislatore deve fare pace con se stesso e prendere una rotta, quella indicata dalla riforma dell’art. 9 della Costituzione. Ma l’aereo che avrebbe dovuto seguire quella rotta è da tre anni fermo sulla pista in attesa di una autorizzazione al decollo che non arriva.

E’ davvero la soluzione più idonea quella di puntare sull’illusione del carcere, luogo fecondo di recidive e di produzione di altra criminalità? Che potrà svolgere la sua funzione rieducativa per alcuni, pochi. In alcune strutture carcerarie invece di  implementare il rapporto uomo -animali (vedi l’esperienza Gorgona) lo si recide eliminando le attività assistite con gli animali. Inasprire le pene, anche sotto il profilo economico (multa in unione con la privazione della libertà), non avrà alcun effetto di deterrenza verso quei reati che pur avendo come destinatari gli animali sono originati da profondo, radicato disagio sociale e soprattutto da situazioni legate ad una criminalità dove la sofferenza animale è solo un necessario mezzo di profitto.

Sono stati previsti adeguati percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di impartire insegnamenti dedicati all’educazione e al rispetto degli animali?

Perché non è stata recepita l’introduzione delle fattispecie colpose? Tradotto, se il cane di Tizio aggredisce mortalmente il cane di Caio le conseguenze sono solo risarcitorie. Se il veterinario Sempronio opera,  e male,  la zampa destra invece di quella sinistra, nessuna conseguenza sotto il profilo penale. Pr evitare l’ombra minacciosa della medicina veterinaria difensiva, ho sentito dire.  

La politica ha voluto dare un segnale, quello di una efficace politica di contrasto ai reati in danno degli animali. Segnale che mi pare veda  nel solo aspetto sanzionatorio l’idoneo strumento deflattivo. Dimenticando colposamente che nulla si modificherà fino a quando gli animali umani considereranno necessario, utile,  opportuno, piacevole -l'esercizio di tutte quelle attività che coinvolgono gli animali. Occorre modificare il nostro rapporto con gli animali non umani e forse con l’alterità in tutte le sue forme. L’avere solo approvato una legge non è affatto sufficiente. Quando si comincerà a intravedere un modesto cambiamento culturale forse saremmo sulla strada giusta. Il punto di forza di questa legge vorrebbe essere l’avere (solo) scritto che i reati in questione hanno come soggetti passivi gli animali. Lo abbia  allora ben in mente il legislatore in quelli che potrebbero essere i prossimi provvedimenti. Anche occupandosi del codice civile il quale dedica agli animali solo due o tre disposizioni.