December 15, 2023

ALCUNE NECESSARIE RIFLESSIONI SULL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE

Roma, 13 dicembre

Costituzione e animali

Il 13 dicembre si è tenuto a Roma un convegno dal titolo “L'attuazione giurisprudenziale e legislativa dei principi costituzionali di tutela di ambiente e biodiversità - Il caso della fauna selvatica”.  Occasione importante per fare il punto, a quasi due anni dall’entrata in vigore, della tanto osannata riforma dell’art. 9 della Costituzione.  Riforma verso la quale chi scrive ha sempre manifestato una certa diffidenza. Una sorta di ritrosia da pochi condivisa. Eppure il sospetto che si trattasse di una legge manifesto mi ha accompagnato sin dai primi vagiti di questa riforma.

Ecco perché quando ho sentito il valente ex ministro Costa (oggi vice presidente della Camera) aprire i lavori chiedendosi  se questa riforma non si dovesse leggere come ipocrisia elettorale e politica ho avuto un attimo di sussulto. Coerentemente l’ex ministro Costa ha segnalato una grave distonia laddove, nonostante una riforma voluta dall’intero Parlamento, siano state successivamente approvate norme che fanno a pugni con la ratio della riforma. Ogni riferimento alla cosa legge di bilancio che ha inserito l’emendamento “caccia selvaggia” è  voluto. Come anche alla recente vicenda della carne cellulare.

Il sussulto destato dall’intervento dell’ex ministro Costa è stato però alimentato ulteriormente dalle parole della Direttrice Generale del WWF, Alessandra Prampolini che, senza giri di parole, ha definito un compleanno triste quello del riformato articolo 9. Concepito, anzi dichiarato come uno strumento in più per la tutela del benessere animale, parrebbe bellamente ignorato da legislatore ed esecutivo dove finanche si ipotizzerebbe di abbassare il limite per la licenza di caccia ai sedicenni (cit. Gianluca Felicetti).

Non mi resta che verificare con attenzione se ho ben inteso quale fosse il tema del convegno. Un atto di accusa o una glorificazione dell’articolo 9? E’ dunque con rinnovato interesse che seguo la relazione del Dott. Luca Ramacci, Presidente della III sezione penale della Corte di Cassazione. Non potrà che essere ambasciatore di buone notizie., ho pensato. Apprendo invece che a suo dire il nostro sistema penale processuale è disastroso. Che i reati ambientali vengono gestiti poco e male. Che la legge sulla caccia prevede pene simboliche e reati oblabiili e che sono dunque assai poco persuasive. E che i reati in danno degli animali sono ancora considerati e trattati come reati marginali.  

Gli fa eco il Dott. Pasqule Finiani (avvcato Generale presso Corte di Cassazione) che parla di un sistema sanzionatorio da rafforzare e della necessità di istituire un Garante per la Natura evidenziando comunque come il reato sia un fatto certamente patologico ma che  la (sola) repressione non può immaginarsi essere la cura giusta.

Insomma, ci ricorda il Dott. Michele Corradini, Presidente Terza sezione Consiglio di Stato, il riformato articolo 9 non parla di diritti degli animali e non li considera soggetti di diritto. Una occasione persa? Dipende dai punti di vista.  Uno decisivo è che l’articolo 9 si colloca all’interno dei principi generali del nostro ordinamento, definiti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 1146/1988)  come immodificabili nei loro contenuti essenziali perché appartenenti all’essenza dei valori supremi su cui quali si fonda la Costituzione italiana. Un intervento , quello del dott. Corradini, che tratteggia alcuni principi dai quali non si può prescindere se davvero si vuole dare senso alla riforma dell’articolo 9. Provo, stante la loro importanza, a ricordarli.

Se nel 2005  la Cassazione poteva scrivere che la legittimità delle pratiche venatorie doveva essere verificata alla luce delle norme sulla caccia  oggi non potrebbe che scrivere che la legittimità delle norme sulla caccia vanno valutate alla luce della tutela del benessere degli animali come prevista all’articolo 9 riformato.  E, mi permetto di aggiungere, scusate se è poco.

Il benessere degli animali oggi va letto come interesse pubblico fondamentale tra gli altri interessi pubblici e non a questi subordinato. Il discorso si fa davvero interessante. Se così è, e così è, la vita degli animali può essere sacrificata  solo a seguito di una valutazione di proporzionalità e necessarietà e il bilanciamento  degli interessi deve essere sempre rivolto al valore della vita. Se è evidente che il valore della salute pubblica è un valore centrale,  un eventuale bilanciamento andrà fatto tra salute pubblica e vita e non più tra salute pubblica e interesse economico. Ogni riferimento alla  vicenda carne cellulare è  anche qui voluto.

La vera mazzata è poi arrivata dalle parole  del Dott. Piero Genovesi (Ispra) il quale racconta come oggi  la fauna tutelata sia quella ex legge n. 157/92 (poche centinaia di esemplari tra le 60mila specie che vivono nel nostro paese) e quella di cui alla direttiva Habitat (circa 200 specie).  Tradotto significherebbe secondo il Dott. Genovesi che  il 99% della fauna non ha tutela.

E allora quali possono essere le conclusioni dopo avere ascoltato tali autorevoli relatori? Che siamo solo all’inizio. Tutto deve ancora compiersi. Che quasi nulla (se non nulla) è stato fatto. Che tanto dovranno fare i tre poteri per dare davvero attuazione a questa riforma dell’attico 9 evitando che rimanga una sola dichiarazione di intenti. Andranno spazzate via tutte quelle normative che sono nella direzione opposta della riforma.

Non ci resta che attendere. Diversamente, non ci resta che piangere.