T.A.R. Piemonte, Sez. I 8 giugno 2022, n. 549 -
Il Sindaco di un comune piemontese istituisce un divieto di caccia in una certa frazione accogliendo le segnalazioni del corpo docente di una scuola che lamenta come l’amplificazione del suono degli spari spaventi in maniera seria gli alunni. I cacciatori insorgono e impugnano l’ordinanza del Sindaco. L’Amministrazione comunale si costituisce in giudizio.
In prima battuta viene parzialmente accolta l’istanza di sospensiva, limitando gli effetti inibitori del provvedimento impugnato alla sola giornata del mercoledì in cui si ravvisa la sovrapposizione tra calendario venatorio e calendario scolastico dando così preminenza all’esigenza di salvaguardia della tranquillità e della sicurezza degli allievi esposti all’amplificazione sonora dei colpi esplosi.
Nel merito verranno poi ritenute fondate le ragioni dei cacciatori. E lo sono per i seguenti motivi (dura lex sed lex…):
-primo: la competenza in materia di caccia spetta allo Stato e alle Regioni mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai Comuni i quali conservano un potere atipico e residuale in materia di ordinanze contingibili e urgenti laddove si evidenzi un pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili. (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868). E’ comunque necessario che ne ricorrano i presupposti giustificativi in grado di supportare il legittimo esercizio di tale potere (Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2019, n. 3316).
-secondo: nel caso in esame appaiono carenti gli estremi di eccezionalità della situazione e della sua non fronteggiabilità con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento; siffatta esigenza non riveste carattere di eccezionalità ed urgenza essendo intrinsecamente connaturata alla morfologia del territorio preso in considerazione, sul quale insistono, da tempo risalente, sia il plesso scolastico sia l’area adibita ad attività venatoria.
-terzo: il Comune non avrebbe addotto alcun elemento istruttorio idoneo a giustificare il configurarsi di una situazione inedita e imprevista tale da far sorgere il paventato grave pericolo a minaccia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.
-quarto: l’ordinanza sindacale in esame dispone il divieto per l’intera stagione venatoria 2021/2022 introducendo un regime inibitorio perdurante nel tempo con un’irragionevole protrazione che sconfessa l’irrinunciabile requisito di contingibilità di questa peculiare fattispecie provvedimentale.
-quinto: le esigenze connaturate alla morfologia del territorio di quella area potrebbero essere segnalate alle competenti Autorità Regionali e Provinciali in sede di revisione periodica degli atti generali programmatori in materia faunistico-venatoria (sarebbe sufficienete la rimodulazione dell’attività venatoria nella sola giornata di sovrapposizione del calendario venatorio e del calendario scolastico, ossia il mercoledì, ratio decidendi sottesa peraltro alla statuizione cautelare dello stesso Tribunale).
-sesto: l’ordinanza sindacale si è limitata a menzionare apoditticamente non meglio precisate richieste del corpo docente della scuola non adducendo elementi istruttori sufficientemente comprovanti la situazione di fatto che ha occasionato l’eccezionalità dell’intervento extra ordinem, né utili a corroborare la straordinarietà delle esigenze che si è inteso soddisfare.
Inevitabile, pertanto, che l’impugnazione dell’ordinanza da parte dei cacciatori appaia fondata determinando il conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.