April 6, 2022

ANCHE I LADRI BENEDICONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI, E SOPRATTUTTO I PONTEGGI

Girando per le città è impossibile non imbattersi in qualche cantiere. Palazzi interamente ricoperti da ponteggi. La preoccupazione palesata in ogni assemblea condominiale è quella che i ponteggi possano rappresentare occasione per i ladri che, agevolati, si introducano più facilmente all’interno degli appartamenti. La domanda che ci si pone è dunque se l’installazione di un ponteggio comporta l’automatica responsabilità dell’appaltatore nell’ipotesi di furto all’interno di un appartamento e se Il condominio abbia una qualche responsabilità.

Complice l'interessante articolo pubblicato su “Immobili e proprietà” n. 3/2022 e riproposto da Altalex, provo a riassumere le coordinate di questo dilemma richiamando due recenti sentenze, una di merito (Tribunale di Potenza n. 1346/2021) l’altra di legittimità ( Cass. civ. n. 41542/2021), pervenute a conclusioni opposte.

Partiamo dalla pronuncia di merito.

La società Alfa (compagnia di assicurazione) esercitando l’azione di surroga ex art.1916 cc, premesso di avere indennizzato il proprio assicurato Tizio per il furto subito all’interno del proprio appartamento, cita in giudizio la società Beta (appaltatore) alla quale il condominio aveva affidato taluni lavori di ristrutturazione che avevano reso necessario installare un ponteggio ritenuto causa del subito furto.

La società Beta chiede il rigetto della domanda deducendo la responsabilità del condominio,  la mancata dimostrazione di un nesso di  derivazione causale tra il furto e l’utilizzo del ponteggio, la mancata dimostrazione dei danni patiti in conseguenza del furto; l’adozione delle ordinarie cautele volte a evitare l’uso improprio dell’impalcatura (luci e steccato in legno chiuso con lucchetto e catena) e un agevole accesso alle unità immobiliari inserite all’interno del fabbricato condominiale.

Le deduzioni di Beta sono argomenti decisivi, in un senso o nell’altro. In particolare secondo costante giurisprudenza di legittimità è configurabile una responsabilità dell’impresa per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) allorché sia riscontrata l’omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi (tra le più recenti, Cass. n. 26900 del 2014; Cass. n. 26691 del 2018) presupponendo ovviamente la dimostrazione del nesso di causalità tra questo e il danno subito. L’onere probatorio incombe sul danneggiato.

Ciò detto, a dire del Tribunale la domanda avanzata da Alfa non viene accolta.

Non sarebbero emersi fatti idonei a provare che il ponteggio installato fosse stato effettivamente utilizzato per accedere ai locali di Tizio per perpetrare il furto né che la convenuta Beta avesse omesso elementari condizioni di sicurezza esigibili al fine di neutralizzare il rischio di furto. Mancherebbe, in buona sostanza, la prova del nesso causale, prova che, come anticipato, incombe sul danneggiato. Mancherebbe altresì la dimostrazione che Beta avesse omesso di predisporre quelle doverose cautele volte a evitare l’utilizzo anomalo dei ponteggi. Anzi dall’istruttoria sarebbe emerso che il cantiere era munito di rete di protezione elettrosaldata, di rete di plastica, di porte serrate con lucchetto alla fine della giornata lavorativa, d’impianto d’illuminazione sia diurno che notturno.

Veniamo alla decisione di legittimità.

Nella vicenda il condomino che ha subito il furto chiama in giudizio la società appaltatrice  e il condominio chiedendo  la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale accoglie la domanda. L'impresa appaltatrice, è ritenuta responsabile ex  art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l'impalcatura, ed il condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa custodia. La Corte di Appello conferma. Si giunge in Cassazione che ulteriormente conferma le precedenti decisioni.

E’ dunque stato riconosciuto il nesso causale (il furto in appartamento è stato favorito dalla tipologia di opere provvisionali installate al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulle facciate dell’immobile) ed è stato riconosciuto sol esaminando le prove costituite dalla relazione redatta dalla polizia giudiziaria intervenuta su richiesta del derubato. Era peraltro emerso che i ponteggi non erano stati posizionati con la dovuta diligenza dalla ditta incaricata dei lavori mentre il condominio non aveva predisposto una adeguata sorveglianza indispensabile per evitare furti negli appartamenti.

Alcune precisazioni suggerite dall’articolo citato all’inizio. Laddove viene accertato che l’impresa abbia  colposamente creato un agevole accesso ai ladri è irrilevante che questi avrebbero potuto servirsi anche di altri passaggi trattandosi di una causa simultanea concorrente idonea a non interrompere il nesso causale tra l’uso delle impalcature ed il reato. Salvo che l’impresa convenuta in giudizio dimostri che i ladri sono entrati nell’appartamento tramite un diverso passaggio e non utilizzando i ponteggi.

Quanto invece alla responsabilità del condominio una ipotesi potrebbe concretarsi laddove vi fosse stato un mantenimento del ponteggio per specifica richiesta del direttore dei lavori nominato dai condomini anche  dopo il termine dei lavori, al solo fine di consentire un più facile collaudo dell’opera.  

Ovviamente si è voluto solo dare contezza dei principi che governano  il tema legato a eventuali richieste di risarcimento dei danni conseguenti a furti occasionati da ponteggi. Ogni caso, come è tipico della responsabilità civile, fa storia a se’, innestandosi peraltro altre tematiche di non secondario interesse come l’eventuale ritenuto concorso colposo del danneggiato o la difficoltà di qualificazione del danno subito da danneggiato (solitamente di difficile ricostruzione e quantificazione).