Tribunale civile di Venezia sent. 1936 /2020
Un’auto investe mortalmente e involontariamente un cane i cui proprietari fanno causa all’investitore domandando il risarcimento delle cure veterinarie sopportate (purtroppo inutili) oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza della morte del cane.
Il Tribunale ritenendo applicabile l’art. 2054 c.. primo comma accoglie la domanda. Quanto ai danni risarcibili e con particolare riferimento al danno non patrimoniale, il Tribunale adito scrive in sentenza che il rapporto cane-padrone va interpretato e ricostruito come espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona riconducibile all’art. 2 della nostra Costituzione. Una violazione contra ius.
Il tema del danno non patrimoniale è un tema che complica non poco la vita a chi si occupa di questioni di animal law nelle aule di giustizia. La complicazione si palesa dapprima nel (fare) riconoscere questo danno per poi manifestarsi in modo acuto nella (sua) quantificazione. Una complicazione che è nella stessa natura del danno non patrimoniale dovendo convertire in denaro la lesione di un bene che non ha consistenza materiale.
E’ altresì interessante cogliere, sottolineandolo, il riconoscimento -provato per testi- del legame affettivo tra il deceduto cane e i suoi padroni, indipendentemente dall’intestazione all’anagrafe canina. Come è altresì interessante registrare la quantificazione del danno non patrimoniale operata in via equitativa tenendo conto dell’età del cane (11 anni) e delle sue aspettative di vita.
Quantificazione individuata in euro 2000,00 ciascuno per i due proprietari (come detto prescindendo da chi ne fosse intestatario). Non viene invece riconosciuta la personalizzazione della voce di danno perché non provata e non costituendo essa un automatismo.