March 5, 2022

ANIMALE DI COMPAGNIA, ESSERE SENZIENTE, AFFIDAMENTO, BENESSERE DELL’ANIMALE


Nota a sentenza del Dott. Giuseppe Buffone 9 febbraio 2022

Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Oviedo,

20 gennaio 2022

Fonte: Giustizia Civile .com


Trattasi di nota a sentenza a cura del Dott. Giuseppe Buffone che costituisce autorevole auspicio di un ripensamento di alcune categorie giuridiche.

Il fatto.

Tizia si prende cura del cane di Caio dovendosi quest’ultimo assentarsi da casa per un certo periodo (originariamente limitato). Caio si disinteresserà invece del proprio cane per oltre due anni per poi rivendicarlo,  incontrando l’opposizione di Tizia che oppone a tale rivendicazione il legame forte che si è venuto a creare tra lei e il cane. Il Giudice spagnolo in via provvisoria colloca il cane presso Tizia (almeno sino a quando non sarà pronunciata la sentenza definitiva) riconoscendo che un cambiamento di ambiente e nucleo familiare potrebbe provocare all’animale sofferenze evitabili.

Si tratta di una decisione, quella provvisoria, figlia della recente legge spagnola n.17 /2021 di modifica al codice civile che permette al giudice, laddove manchi un accordo tra i coniugi, di stabilire anche in relazione agli animali domestici. Una riforma, quella spagnola, che affranca gli animali da una normativa privatistica e -soprattutto- riconosce un diritto di azione in capo all’umano finalizzato a fare valere il miglior benessere dell’animale a prescindere da un interesse giustificativo (come l’interesse del minore) o della pre-esistenza di un procedimento (separazione o divorzio che sia).

Nella vicenda spagnola per quel cane Tizia era una “famiglia” e per Tizia lo stesso cane era diventato un “compagno insostituibile di vita e parte del suo nucleo familiare”.

Pur non dicendolo , il Dott. Buffone verosimilmente si è domandato quale sarebbe stato l’esito della vicenda spagnola se introdotta avanti ad un giudice italiano. Verosimilmente un irrimediabile sacrificio di ogni legame tra animale domestico e partner privo di alcun titolo negoziale su di quello, salvo la presenza di bambini per i quali la presenza di un animale  domestico è considerata fondamentale per la loro crescita. E proprio nel segno di questo superiore interesse del bambino il giudice potrebbe adottare ogni ritenuto opportuno provvedimento, con il limite del preventivo accordo tra i litiganti mancando il quale nulla potrebbe il giudice non contemplando il nostro codice civile alcuna norma che possa stabilire circa la sorte e il mantenimento degli animali. Due i limiti evidenziati. Il primo è che l’interesse tutelato è quello del minore e non quello dell’animale; il secondo (limite) è la eventuale assenza di prole.

Sono soprattutto  le considerazioni finali del Dott. Buffone che meritano particolare sottolineatura perché attribuiscono all’interpretazione della legge la idoneità a rendere il linguaggio legislativo il più possibile aderente alla realtà effettiva dei valori come essi si evolvono nella società, che muta trasformandosi. Processi con cui nuovi valori umani vengono assunti dal diritto e da esso tutelati nel loro itinerario di realizzazione. Viene citata la tutela del nascituro alla quale si è pervenuti senza postularne la soggettività ma sol considerandolo oggetto di tutela. Motivo per il quale -scrive Il Dott. Buffone - si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti di capacità giuridica. Premessa di quell'interrogativo che vuole capire se sia possibile ipotizzare una tutela dell’animale domestico che si affranchi dalle categorie della cosa e della persona considerando l’animale di compagnia come  oggetto di tutela, proprio alla luce delle mutato contesto sociale e normativo. Un essere senziente e non una cosa mobile tutte le volte che questo aspetto, nelle e tra le maglie della legge, può trovare valorizzazione (come nei rapporti di famiglia, nelle questioni di salute, nella tutela degli  adulti vulnerabili).

In apertura di queste brevi riflessioni ho premesso come la  nota a sentenza del Dott. Buffone costituisca un auspicio di un ripensamento di alcune categorie giuridiche. Un ripensamento la cui necessità è avvertita laddove in una controversia riferibile alla proprietà di un cane che, smarrito, era stato rinvenuto dal proprietario che ne reclamava la restituzione, viene dato atto di come la costante giurisprudenza di legittimità, sia penale che civile, pur dando conto dell’evoluzione normativa sul tema e della crescente sensibilità sociale sviluppatasi nei riguardi degli animali di affezione, ha ribadito nel tempo come il cane, per quanto essere senziente e meritevole di attenzione, resti, comunque, ai fini normativi, una cosa mobile, senza che ciò implichi in alcun modo un disvalore di esso (Corte dii Appello di Milano, sent. n. 2089/2020)

Filippo Portoghese

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