June 13, 2022

BARUFFA TRA CANI IN CONDOMINIO: COLPA TUA, MIA, NOSTRA O CASO FORTUITO?

Siamo all’interno di un giardino condominiale.  Il cane di Caio (condomino) -condotto al guinzaglio dalla di lui figlia e a quella sfuggito alla presa - aggredisce il cane  di Tizio (anche lui condomino)  il quale, a causa dell’aggressione cade riportando lesioni.

Un testimone confermando l’aggressione subita dal cane di Tizio da parte di quello di Caio, precisa altresì che Tizio è caduto rovinosamente in terra non già a seguito di un contatto diretto con il cane di Caio bensì nel tentativo di sottrarre il proprio cane dall’aggressione.

Caio a sua volta  riferisce di una nota conflittualità tra i due cani sicché avere Tizio fatto transitare il proprio cane in prossimità dell’abitazione di Caio integrerebbe una forma colposa e concorsuale dell’evento che,  in ogni caso e comunque, non avrebbe interessato Caio ma solo il cane di quello.

Orbene la testimonianza resa è interessante perché permette di chiarire -alla luce di quanto deciso dal Tribunale (Tribunale di Brescia, sentenza n. 1332/2022)-  un punto che non poche volte tare in inganno e che si risolve nella rilevanza o meno del contatto tra animale e danneggiato.

In altre e più semplici parole l’ambito di applicazione dell’art. 2052 c.c. non è limitato alle sole ipotesi di aggressione diretta dell’animale. Nel caso di specie è di tutta evidenza come la derivazione della caduta di Tizio sia riconducibile alla condotta del cane di Caio. Tizio è infatti caduto proprio mentre tentava di sottrarre il proprio cane dall’aggressione del cane di Caio e questa. caduta ancora di più si rivela conseguenza inevitabile di quella condotta dell’animale in ragione del fatto che il cane aggredito era al guinzaglio sicché lo strattonamento conseguente all’aggressione ha ulteriormente contribuito al disequilibrio dell’attore.

È pertanto provato il rapporto causale tra l’animale e l’evento subito dall’attore. L’uscita improvvisa del cane dall’abitazione e la circostanza che sia sfuggito di mano alla figlia di Caio che lo teneva al guinzaglio sono irrilevanti. Pure irrilevante che la  baruffa  tra cani sia iniziata per la condotta di Tizio. Medesime considerazioni conducono ad escludere quel caso fortuito richiamato da Caio posto che Tizio percorreva gli spazi condominiali comuni, tra i quali vi era il vialetto prospiciente l’abitazione di Caio e tale comportamento non può certo assumere  i caratteri dell’imprevedibilità o eccezionalità rientrando nelle più ordinarie forme di uso della cosa comune.

Inevitabile la condanna di Caio sulla base dell’art. 2052 del codice civile. Interessante anche la parte della sentenza che giustifica e liquida i danni richiesti da Tizio ma  di tanto mi limito a rimandare alla sentenza per chi ne avesse interesse. Danni non patrimoniali (danno biologico riferibile alla caduta) e danni patrimoniali, tra i quali vengono riconosciute le spese veterinarie originate dall’aggressione al cane per come certificate.