December 8, 2021

BIMBO CHE INFILA LA MANINA TRA LE SBARRE DI UN CANCELLO E VIENE MORSO DAL CANE. Colpa del proprietario del cane o dei genitori del bambino?

Il fatto.

Un bambino di tre anni infila la manina tra le maglie di una inferriata a protezione di una proprietà privata dove è libero un cane che il bimbo vuole accarezzare. Il cane morde la mano del bimbo. Il proprietario del cane ne risponde?

Leggo su un sito giuridico () che in una ipotesi come questa si delinea un comportamento colposo del danneggiato equiparabile al caso fortuito, unica via di fuga per il proprietario del cane da una responsabilità antropocentricamente e oggettivamente delineata dall’art. 2052 del codice civile.

Nel caso de quo la responsabilità, leggo, sarebbe ascrivibile ai genitori del bambino che, nonostante la presenza del cartello “attenti al cane”, non avrebbero vigilato sul bimbo piccolo. Il proprietario del cane avrebbe fatto tutto il possibile per evitare danni a terzi. Non si poteva pretendere che costringesse il cane stesso a restare legato tutto il giorno ad una catena per evitare che terzi “sconsiderati” potessero mettere la mano al di là del cancello.

Pur nel massimo rispetto dell’opinione espressa e della autorevolezza del sito che non poche volte mi capita di frequentare, chi scrive vuole richiamare l’attenzione sul fatto che l’interpretazione dell’art.2052 del codice civile (l’unico articolo del codice che disciplina la detenzione di un animale) è tutt’altro che scontata. Il mio personale timore è che percepire la soluzione prospettata come pacifica potrebbe condurre a leggerezze imperdonabili da parte dei proprietari di animali. Leggerezze delle quali sono oltremodo convinto non se ne sente davvero la necessità, come più volte ho segnalato.

Un breve cenno noiosamente ma necessariamente leguleio si impone al fine di giustificare la mia riflessione. E’ noto, sia in dottrina che in giurisprudenza, come la responsabilità ex art. 2052 cc trovi fondamento non su un comportamento - commissivo o omissivo - del proprietario del cane quanto su una relazione intercorrente tra quello e l’animale. Il limite della responsabilità del proprietario risiede nell’intervento di un fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno. Il fortuito deve potere ricondurre ad un elemento esterno e non all’animale (che ne è fonte immediata) il danno concretamente verificatosi. La prova liberatoria richiesta al danneggiante- che può certo anche consistere nel comportamento del danneggiato- per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità ovvero della condotta colposa del danneggiato.

Ciò premesso, che qualcuno possa avvicinarsi al cancello (immagino privo di rete protettiva) magari sino ad appoggiarcisi non costituisce fatto imprevedibile o di assoluta eccezionalità. Definire colposa la condotta del danneggiato (genitori dell’infante) che non avrebbero impedito che il bimbo infilasse la manina tra le sbarre della cancellata mi pare eccessivo. Va infatti considerato -a bilanciamento- come il proprietario del cane debba comunque avere l’accortezza di scongiurare fatti imprevedibili o fortuiti come quello di cui si tratta (e cioè che il cane avvicinandosi alla cancellata possa mordere chi per qualunque motivo gli sia venuto a tiro). In particolare modo un bambino che sfugge accidentalmente al controllo dei propri genitori. E’ vero che il cane era all’interno di una proprietà privata ma non ritengo eccessivo pretendere che il proprietario di un cane che si trovi libero al proprio interno all’interno dell’area cani debba mantenere vigile l’attenzione così da essere eventualmente pronto ad intervenire in caso di necessità. E questo soprattutto considerando il tipo di cane di cui si discute (che nel caso specifico non viene indicato). La posizione di garanzia che grava sul proprietario di un animale impone l’obbligo di controllo e custodia così che si  possa adottare ogni cautela per prevenire possibili danni a terzi, finanche all’interno della propria proprietà privata e soprattutto, come detto, a fronte di un cane che per razza, mole e indole si palesi più aggressivo di altri.

A parere di chi scrive Il fatto che il cane abbia potuto mordere la mano del bambino sfruttando lo spazio tra le sbarre del cancello costituisce fatto assolutamente prevedibile. Certo sarebbe interessante conoscere lo stato dei luoghi e dunque quale fosse la  distanza tra una sbarra e l'altra, quale sia stata la reale dinamica della vicenda, se vi siano testimoni e se risultano precedenti (altri incidenti similari che hanno coinvolto il medesimo cane).

E’ prevedibile che qualcuno, specialmente un bambino, si possa avvicinare al cancello e dunque  è altresì prevedibile dotare la cancellata di una rete protettiva. Non può ravvisarsi un comportamento imprudente del bambino idoneo ad interrompere o attenuare il nesso causale soprattutto se non si ha contezza di dove fosse il cane prima del morso (avrebbe potuto trovarsi lontano dal cancello e dunque non vi era motivo di ritenere che potesse non solo avvicinarsi, ma addirittura avventarsi verso il cancello e mordere il bambino). Non decisiva, sempre a  mio sommesso apprezzamento, la presenza del cartello "attenti al cane” il cui fine è quello di  avvertire del pericolo chi si voglia introdursi nel luogo recintato ove si trova il cane e non anche chi si limiti a camminare all'esterno dell’eventuale recinzione che presenta quel preavviso.

Anche volendo valutare colposo il comportamento dei genitori  del bimbo a tale valutazione non può attribuirsi nell’eziologia dell’evento che una minima percentuale non potendo ritenersi integrata l’esimente del caso fortuito idonea a sollevare il proprietario del cane da ogni responsabilità.

Filippo Portoghese

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