October 12, 2022

BOCCIATO INGIUSTAMENTE IN TERZA LICEO? SCATTA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Tar Liguria, sentenza n. 834 del 5 ottobre 2022

Interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale in tema di ricorso di uno studente avverso una ritenuta illegittima bocciatura al liceo. L’interesse lo si rinviene sia nelle motivazioni poste a fondamento dell’accolto ricorso che nel risarcimento accordato.

Il fatto.

Uno studente deve ripetere il terzo anno del liceo scientifico a causa della non ammissione al quarto anno, dopo avere inutilmente sostenuto gli esami di riparazione. Ottenuto in via preliminare l’annullamento degli atti relativi alla sua mancata ammissione alla classe successiva, chiede (e ottiene) avanti il tribunale amministrativo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico al risarcimento dei danni derivanti. Tale bocciatura ha infatti ritardato inevitabilmente  il suo percorso scolastico ed accademico e quindi l’accesso al mercato del lavoro.

Quali sono le motivazioni che hanno determinato l’accoglimento della domanda di risarcimento?

Primo. Il consiglio di classe non ha tenuto conto del rendimento generale dello studente alla luce dei buoni voti conseguiti nelle altre materie. E non ha tenuto altresì conto del conclamato conflitto insorto tra l’allieva (ed altre compagne) e la professoressa di matematica i cui metodi didattici erano stati oggetto di contestazioni.

Secondo. I voti negativi in matematica e fisica attribuiti allo studente nello scrutinio di giugno non erano presenti sul registro dell’insegnante che,  come provato da apposita perizia, aveva utilizzato per lo studente in questione  un metro valutativo molto più rigoroso rispetto a quello applicato ai suoi compagni.

Terzo. I punteggi dell’esame di riparazione non rispettavano i criteri di valutazione prefissati dalle griglie contenute nel P.O.F. (piano dell’offerta formativa). Inoltre  due esercizi della prova di recupero di fisica presupponevano la conoscenza di elementi di trigonometria, argomento estraneo al programma trattato durante l’anno scolastico.

Quali sono i danni riconosciuti allo studente?

In conseguenza della ingiusta bocciatura lo studente ha dovuto rifrequentare la classe III^, rallentando il suo percorso di istruzione (differendo quindi di un anno gli studi universitari ) e ritardando di un anno  l’inizio dell’attività professionale ed il suo ingresso nel mondo del lavoro. Ha dunque diritto, secondo il Tribunale amministrativo,  al c.d. lucro cessante stimato in via equitativa in euro 8.700,00. Ha altresì diritto al ristoro del danno morale soggettivo per la sofferenza arrecatale dall’illegittima bocciatura. Si è ritenuto secondo una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia. In considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, per tale sofferenza interiore  è stata ritenuta equa la somma di euro 1.300,00.

fp

Fonte Il Quotidiano Giuridico