April 9, 2022

CANE MORTALMENTE INVESTITO E NESSUN RISARCIMENTO PER LA PROPRIETARIA, CHE AVREBBE CONCORSO A CAGIONARNE LA MORTE

La sentenza (Cassazione civile sez. III, 28 marzo 2022, n. 9864) si segnala per un comunque affermato e negato riconoscimento del c.d danno non patrimoniale per la morte dell’animale d’affezione (la lesione del rapporto affettivo con il cane). Banalmente verrebbe da dire “Dura lex, sed lex”.

Muore un cane in circostanze assurde e drammatiche ma poiché non vi è alcuna colpa ravvisabile nella condotta dell’investitore, alcun risarcimento è ipotizzabile in favore di Caia, proprietaria del cane. . Neanche quello per il dolore dovuto alla perdita del compagno di una vita, un meticcio che, ironia della sorte, trova la morte da chi per mestiere e abnegazione ha il compito di proteggere anche gli animali.

Il fatto. Nelle vicinanze dell'abitazione di Caia, proprietaria del meticcio incolpevole vittima di questa storia,si sviluppa un incendio. Un veicolo di una certa associazione di protezione civile immediatamente accorre e fatalmente nel fare manovra di marcia indietro il conducente il veicolo investe mortalmente  l'animale.

Caia agisce  sia nei confronti del conducente del veicolo, Sempronio, che nei confronti della associazione onde ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale consistente nelle spese veterinarie di accertamento della morte del cane e di rimozione della carcassa, sia del danno non patrimoniale consistente nella lesione del rapporto affettivo con il cane.

Accolte le proprie domande avanti al Giudice di pace, vengono respinte dal giudice di secondo grado (Tribunale). Questo in primo luogo ritiene esente da colpa la condotta del conducente Sempronio; e illustra come la morte del cane dovesse attribuirsi alla condotta imprudente della stessa sua proprietaria (Caia). In ogni caso e comunque viene esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del valore di affezione verso gli animali.

Il punto triste di una vicenda già per se stessa triste è proprio questo passaggio. Chi scrive non ha contezza delle motivazioni che accompagnano questa esclusione che ha tutta l’aria di non essere consequenziale al mancato riconoscimento del presupposto di colpa dell’investitore. La Cassazione, come vedremo, considererà assorbito questo motivo di impugnazione e dunque nulla viene detto circa la configurabilità o meno di questo diritto.

Veniamo al motivo di non accoglimento del secondo giudice, confermato dalla Cassazione.

E’ stato accertato che -differentemente dal motivo di ricorso di Caia -il mezzo della protezione civile si trovasse  in una situazione di emergenza determinata dal fuoco che divampava pericolosamente, accertamento  insuscettibile di rivalutazione da parte della Corte di Cassazione.

Ulteriore motivo di ricorso sempre di Caia era  l'obbligo del proprietario del cane di tenere l'animale al guinzaglio è un obbligo che non mira a prevenire danni al cane, bensì a prevenire danni ai terzi e dunque è una regola cautelare che non può essere qua invocata a determinare la colpa del proprietario.

Anche in questo caso la censura di Caia appare  infondata in quanto il giudice di merito avrebbe fatto riferimento ad una cautela generica, e dunque non prevista da leggi o regolamenti, di legare il cane o ricondurlo in un luogo sicuro per evitare che fosse investito: dunque una cautela che Caia avrebbe dovuto adottare per evitare il danno subìto, date le circostanze del caso. Si tratta dunque di un accertamento corretto sul piano giuridico e non sindacabile su quello di fatto.

Come anticipato il giudice di legittimità relativamente alla invoca risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione del valore di affezione la considera di conseguenza assorbito.

Per quello che si è avuto modo di leggere scorrendo le poche pagine della sentenza in commento nulla di altro e di diverso si può chiosare.