June 4, 2023

GITA SCOLASTICA E RESPONSABILITA’ DELL’INSEGNANTE

In occasione della gita scolastica l’incubo di ogni docente - la c.d. culpa in vigilando -diventa vero e proprio terrore. Una responsabilità, quella dell’insegnante (o meglio, della scuola) che ha una natura diversa allorché l’alunno arrechi  danno a sé stesso o lo provochi ad altro alunno. Nel primo caso la responsabilità dell’insegnante è riconducibile nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c  mentre nel secondo si applica l’art. 2048 c.c..

Il fatto all’origine dalla sentenza in commento (sentenza Cass.civ. n. 5118/2023) rientra nella prima ipotesi (quella della responsabilità contrattuale). Nel corso di una gita scolastica Tizia, minorenne, è vittima di una rovinosa caduta sugli sci. In primo e secondo grado il Ministero dell’Istruzione (oggi MIUR) viene condannato ritenendosi il danno ascrivibile all'inadempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sull'istituto scolastico.

La Cassazione non condivide la condanna e rinvia al giudice di appello, in diversa composizione, per un riesame della vicenda. E’ interessante la motivazione.

Per la Corte di Cassazione Tizia (danneggiata) avrebbe  dovuto dimostrare che il danno si era verificato in occasione della lezione, o del tempo scolastico, o durante esso, dimostrando  il nesso di causalità tra fatto e danno.  In altre parole, Tizia aveva l’onere -rimasto invece assolutamente inadempiuto - di descrivere ed allegare le ragioni della caduta, così da poterla ricondurre causalmente alla condotta omissiva imputata agli insegnanti. Argomenta la Corte che  cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport  e non si può -dalla semplice caduta - in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante. Occorre invece che il danneggiato (in questo caso Tizia) descriva il nesso che lega il sinistro alla condotta colposa imputata agli insegnanti.

La Corte di appello -a dire della Cassazione- non avrebbe fatto corretta applicazione di tali principi di diritto avendo  posto l'onere della prova in modo erroneo a carico del ministero e non considerando che la prova del nesso causale grava sul danneggiato.

Infatti per il giudice di secondo grado se è vero che Tizia è caduta da sola è pur vero che, dal momento che non vi era alcun insegnante nelle vicinanze, è rimasta ignota la causa della caduta come pure il luogo esatto della stessa. Ergo -come peraltro condiviso dal giudice d primo grado- la scuola non avrebbe dato prova della non imputabilità a sé della causa della caduta.

Come detto la Cassazione non ha ritenuto d pregio tali conclusioni.

Concludo ricordando che l’insegnante eventualmente ritenuto “colpevole di non avere vigilato” non viene direttamente chiamato in causa. Vi è (solo) la possibilità di  rivalsa da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, unico legittimato passivo, nei soli casi di dolo o colpa grave dell’insegnante. Detto in altro modo il Ministero si surroga al personale docente nella responsabilità civile e dunque i genitori dell’alunno danneggiato citeranno in giudizio non l’insegnante bensì il Ministero.