Divieto di detenzione di un singolo elefante
Il Comune di Milano ricevuta la richiesta di autorizzazione temporanea per l’attendamento di un circo la nega limitatamente alla possibilità di detenere e custodire, presso il circo stesso, un singolo elefante. Diniego riconducibile a quanto prescritto nelle Linee guida CITES richiamate all’articolo 34 del nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano approvato dal Consiglio comunale di Milano il 3 febbraio 2020. Il circo propone impugnazione avanti al T.A.R. che, con la sentenza del 23 giugno n. 1571/2023, rigetta il ricorso.
Sono importanti le motivazioni in diritto di questa sentenza. Una riguarda l’efficacia dell’articolo 34 (e dunque del Regolamento comunale di tutela animali anche alla luce della nota riserva di legge in favore dello Stato ex art. 9 della Costituzione); l’altra riguarda l’efficacia delle Linee guida CITES del 2006 richiamate nel medesimo articolo 34.
Procediamo con ordine, partendo dal Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali che, forse complice la pandemia, è stato troppo in fretta dimenticato.
Avendone seguito la gestazione, la critica che veniva rivolta al nuovo Regolamento riguardava la sua concreta utilità e l’incerto coordinamento con la normativa nazionale, regionale e comunitaria facendo emergere una limitazione in relazione al fondamento del potere normativo dell’ente locale in materia di diritti degli animali.
Questa sentenza (e soprattutto la lettura delle fonti normative in essa richiamate che qui ometto per “rispetto” del lettore) attribuisce, anzi rivendica, una non trascurabile potenzialità di tale fonte normativa. Il T.A.R. ritiene infatti pienamente in vigore il Regolamento milanese approvato “prima” della intervenuta modifica dell’art. 9 della Costituzione che ha introdotto una riserva assoluta di legge statale per tutela degli animali.
In buona sostanza la disposizione regolamentare impugnata (l’articolo 34), pur interferendo quindi con una materia – quella della tutela degli animali – ricompresa nella riserva di legge statale (ad oggi non ancora oggetto di disciplina attuativa) deve ritenersi pienamente in vigore. Con il limite -si legge in sentenza - che la sovrapposizione che si determina risulti strettamente funzionale al perseguimento dell’obiettivo “proprio” del Comune e non rappresenti, invece, un tentativo di regolamentare surrettiziamente in via diretta materie avulse dalla competenza del medesimo ente. Ipotesi che non riscontra il giudice amministrativo nella fattispecie esaminata.
Quanto alla seconda questione che riguarda la necessità per il Comune di riferirsi alle Linee guida adottate dalla Commissione CITES del 2006 ma non oggetto di formale recepimento da parte del Ministero dell’Ambiente, a differenza di quelle del 2000, seguono le seguenti considerazioni.
Alcun rilievo può avere la circostanza che le Linee guida formulate nel 2006 – a differenza di quelle risalenti al 2000 – non siano state recepite in un atto formale da parte del Ministero dell’Ambiente. Richiamando alcuna giurisprudenza costituzionale, il T.A.R. Lombardia evidenzia come le determinazioni adottate sulla base di conoscenze medico-scientifiche siano per loro natura transitorie perché assunte allo stato delle conoscenze del momento e destinate a essere superate a seguito dell’evoluzione medico-scientifica. Lo stato delle conoscenze scientifiche in un dato momento non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, sia necessario rivalutare e riconsiderare le scelte antecedentemente effettuate (Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 2023). E dunque, conclude il giudice amministrativo, il riferimento contenuto nel Regolamento comunale impugnato alle Linee guida del 2006 non risulta illegittimo ma pienamente coerente con i principi espressi in materia dalla Corte costituzionale.
Deve essere quindi ritenuta legittima (ancorchè criticata da alcuni per la poca incisività) la previsione contenuta nell’art. 34, comma 4, del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di Milano. Conseguentemente, anche la condizione apposta all’autorizzazione richiesta al Comune di Milano da parte del circo appare legittima in quanto di contenuto conforme al richiamato art. 34 del Regolamento comunale che vieta la detenzione di un singolo elefante a fini di esposizione.
Il disposto divieto di detenzione del singolo esemplare non ha peraltro inficiato lo svolgimento dell’intero spettacolo – che peraltro, nella specie, si è svolto regolarmente e senza limitazioni, in ragione dell’avvenuto accoglimento dell’istanza cautelare –, non limitandosi l’iniziativa economica privata in maniera sproporzionata e abnorme e risultando la misura assunta dal Comune del tutto ragionevole.