December 14, 2021

L' alunno si fa male. Chi è il responsbile?

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021

Spauracchio di ogni docente è la c.d. culpa in vigilando. Tradotto, il timore che i propri studenti si possano fare male durante l’ora di lezione ed essere ritenuti responsabili giuridicamente di quanto accaduto.

Di regola l’obbligo di risarcire il danno incombe su chi  ha commesso il fatto che lo ha prodotto (art. 2043 del codice civile). Più prosaicamente, chi rompe paga. L’insegnante proprio per il tipo di lavoro che svolge è gravato da una ulteriore responsabilità (giuridica). E’ infatti responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dei suoi  allievi  nel tempo in cui sono sotto la sua  vigilanza”. Lo prevede l’articolo 2048 del codice civile. Responsabilità spesso non percepita dagli alunni che vedono nei loro insegnanti solo dei severi custodi. Responsabilità invece ben nota ai genitori che non esitano a farla accertare. Con alterne fortune.

Una responsabilità, quella dell’insegnante (o meglio, come si dirà, della scuola) che ha una natura diversa allorché l’alunno arrechi  danno a sé stesso o lo provochi ad altro alunno. Per semplificare: nel primo caso l’alunno cade e si fa male senza subire alcuna azione da parte di compagni, nel secondo cade e si fa male perchè spinto da altro alunno.

Nel primo caso non si applica l’art. 2048 cc. riconducendosi invece la responsabilità dell’insegnante nell’alveo della responsabilità contrattuale. Il danneggiato deve dunque solo dimostrare che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola mentre spetta a quest’ultima dimostrare di non aver potuto impedire l’evento. Questo perchè a seguito dell’ accoglimento della domanda di iscrizione il personale docente (e solo quello) assume l’obbligo principale di educare e insegnare e, quello secondario, di vigilare sulla incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio che per fatto di terzi. Lo ha confermato una recente sentenza della Cassazione civile (Sez. III, Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) in ordine ad un danno che un bimbo frequentante l’asilo si procurava cadendo sottolineando come in tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale.

Invero, quale che sia la natura della responsabilità la vera à criticità è rappresentata dalla c.d.prova contraria che l’insegnante deve fornire per liberarsi da ogni responsabilità. Una prova aggravata ai sensi del 2048 cc perché si richiede la prova di non aver potuto impedire il fatto. Volendo estremizzare è la prova che né quel determinato insegnate né alcun altro insegnante diligente avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno.

In termini pratici, occorre dimostrare che l’insegnante non è stato in grado di intervenire per correggere quel determinato comportamento o per reprimerlo, avendo comunque adottato in via preventiva ogni misura disciplinare ed organizzativa volta ad evitare l’insorgenza di una situazione di pericolo. Il tutto commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Va da sé che la sorveglianza dei minori deve essere tanto più efficace e continuativa quando più giovani sono gli alunni così da dimostrare, l’insegnante, che non avrebbe potuto impedire l’evento dannoso, improvviso e imprevedibile, nonostante la vigilanza.

In ultimo un cenno non irrilevante alla posizione processuale che si viene a instaurare sotto il profilo della legittimazione passiva. Nella scuola pubblica l’insegnante che “non avrebbe vigilato”non viene direttamente chiamato in causa. Vi è la possibilità di  rivalsa da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, unico legittimato passivo, nei soli casi di dolo o colpa grave dell’insegnante. Detto in altro modo il Ministero si surroga al personale docente nella responsabilità civile e dunque i genitori dell’alunno danneggiato citeranno in giudizio non l’insegnante bensì il Ministero.

Nella scuola privata sussiste invece la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con il quale l’insegnante intrattiene il rapporto di lavoro, responsabilità che trae fondamento dalla rigorosa previsione dell’art. 2049 c.c. (i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti) e non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio di impresa. Nessuna sostituzione quindi, ma una chiamata di corresponsabilità tra due soggetti, scuola e insegnante anche se anche in questo caso i genitori dell’alunno danneggiato citeranno in giudizio verosimilmente l’istituto scolastico.