January 5, 2025

LA CASSAZIONE RIBADISCE CHE IN CASO DI SCONTRO CON ANIMALI SELVATICI LA NORMA DI RIFERIMENTO E’ L’ART. 2052 C.C.

Il principio è ormai consolidato, da tempo. La sentenza in commento (la n. 12714/2024 della terza sez. della Corte di Cassazione) con una apprezzata chiarezza espositiva lo ribadisce e allo stesso tempo ribadisce un altro principio importante, quello per cui quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa non per questo incorrendo nel vizio di ultra petizione.

Caia subito un danno alla sua vettura a causa dell'investimento di un capriolo che improvvisamente le aveva attraversato la strada,  cita in giudizio la Regione Marche al fine di vedersi risarcire il danno subito dalla sua vettura. Mentre il giudice di pace accoglie la domanda, il Tribunale la respinge. La vicenda giunge in Cassazione.

Il Tribunale rigetta la domanda di Caia dal momento che entrambe le parti avevano inteso ricondurre la vicenda all’art. 2043 del codice civile per cui è onere del danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Onere non assolto in quanto Caia non aveva dimostrato la colpa della Regione Marche.

La Cassazione ritiene di pregio la prospettazione di Caia che corregge la propria qualificazione giuridica individuando nell'articolo 2052 c.c. la norma di riferimento  sul presupposto che, a partire dalla pronuncia numero 7969 del 2020, la giurisprudenza ha abbandonato l’art. 2043 cc per ritenere applicabile l’art. 2052 cc con conseguente diversità dell'onere della prova. Non appare corretta l’interpretazione del Tribunale secondo cui anche a volere ritenere applicabile l’art. 2052 cc bisognava attenersi alla prospettazione fatta dalle parti con conseguente onere della prova gravante per intero sul danneggiato. Era in potere del Tribunale qualificare dunque la fattispecie nei termini ritenuti corretti. E infatti principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull'articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi.

Nel caso scrutinato dunque spettava al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombeva sul danneggiante la prova liberatoria. Caia aveva provato il nesso di causa tra l'investimento del capriolo ed il danno subito poiché dal verbale dei carabinieri risultava chiaramente l'incidente e le modalità attraverso le quali era avvenuto; spettava alla Regione la la prova liberatoria.  

Ed ecco il secondo errore  nel quale sarebbe incorso il Tribunale ritenendo che, anche a seguire il più recente indirizzo giurisprudenziale, quello di cui all’art. 2052 c.c., non risulterebbe responsabile la Regione  in quanto non risulta che il conducente guidasse in quel momento con speciale prudenza e non risulta la prova che la condotta dell’animale selvatico sia stata imprevedibile e, nonostante ogni cautela, inevitabile: prova che avrebbe dovuto fornire il danneggiato a dire del Tribunale.

Provato il nesso di causa dal danneggiato, come era stato provato, l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante; allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente è una prova che grava sul danneggiante. Motivo per il quale risulta errato avere rigettato la domanda di risarcimento. La decisione impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di competenza.