July 22, 2023

L’ORSO E IL DIRITTO. E LA RAGIONEVOLEZZA

La sentenza del Consiglio di Stato

Partiamo dalla fine. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento che dispone l’abbattimento dell’orso appare sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali. Ne è seguita la sospensione dell’ordine di abbattimento. Il  giudizio proseguirà per il merito.

Di quali normative si tratta? Della Convenzione del 19 settembre 1979 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503); della Convenzione CITES; della Direttiva Habitat (1992), quest’ultima recepita sia nell’ordinamento interno che dalla Regione Trentino Alto Adige (che ha provveduto a dare attuazione agli obblighi previsti dal diritto comunitario, promulgando la legge 11 luglio 2018, n. 9);del “PACOBACE” (acronimo con cui si intende il Piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi Centro orientali), adottato dalla la Provincia Autonoma di Trento.

Alla luce di tali norme Il Consiglio di Stato ci dice, ribadendo il principio, che  il sacrificio della vita dell’orso può esserci a condizione che non esista un’altra soluzione percorribile, in aderenza, quindi, al principio di proporzionalità che è posto, in astratto, a presidio dell’azione legislativa e, in concreto, a presidio di quella amministrativa. La misura dell’abbattimento rappresenta l’extrema ratio potendosi autorizzare deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette “a condizione che non esista un’altra soluzione valida” e nei soli limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali.

Non è inutile ricordare come il Giudice amministrativo abbia sottolineato ch tale principio di proporzionalità abbia radici nel diritto eurocomunitario e che ha assunto sempre una maggiore preminenza nel panorama dei principi fondamentali del diritto europeo, sino a trovare positivizzazione nel Trattato dell’Unione Europea.

E’invece importante sottolineare il passaggio della sentenza oggi resa per cui  tale interpretazione della normativa richiamata è oggi l’unica compatibile con la modifica costituzionale dell’art. 9 della Costituzione. Si legge che collocata tra i principi fondamentale della Repubblica, la tutela degli animali appartiene ai cosiddetti “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

Può dunque ricorrersi all’abbattimento dell’orso solo nell’ipotesi - estrema e di rara verificazione - di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente.

E dunque la delibera l’abbattimento dell’animale senza avere adeguatamente valutato l’efficacia di misure intermedie idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica senza sacrificare la vita dell’animale, bene giuridico oggi costituzionalmente protetto, presenta un inaccettabile vizio logico.

E qui giungono gli affondi del Giudice amministrativo laddove scrive:

-che la mancanza di adeguate strutture per l’accoglimento e la gestione di animali “problematici” non può legittimare una misura che viola il principio di proporzionalità e che rischia di autorizzare un uso seriale, indiscriminato della decisione estrema e più cruenta che - come detto - deve costituire l’extrema ratio:

-che l’allarme sociale destato dai drammatici episodi ultimamente occorsi, se legittima il rafforzamento delle misure preventive diverse dall’abbattimento, non può incidere sulle valutazioni dell’amministrazione che deve continuare ad ispirarsi rigorosamente ai già citati criteri di legge al fine di trovare il punto di equilibrio ispirato a proporzionalità (valutando ogni misura intermedia tra la libertà e l’abbattimento dell’animale).

Non viene risparmiata una frecciatina non irrilevante laddove si critica l’argomentazione presentati in sede di udienza dalla difesa provinciale laddove si è (finanche) sostenuto che il trasporto dall’Italia ad uno Stato estero avrebbe presenta rischi per l’incolumità della vita dell’animale dal momento che, si legge in sentenza, l’esecuzione dei provvedimenti impugnati porterebbe paradossalmente all’esito dell’immediato abbattimento dello stesso.

Un grazie alle associazioni tutte che si sono prodigate in questa battaglia di civiltà, e in particolare all’associazione Earth della quale mi onoro di farne parte. Non è finita, ma quello che si legge in questa sentenza assume un significato particolare.