October 27, 2022

MA IL GUINZAGLIO?

Cassazione penale del 3 ottobre 2022, n.37183

Decidendo in ordine alla responsabilità per il danno cagionato dal morso di un cane,   libero e senza museruola, le argomentazioni  della Cassazione sono assai importanti.

La prima. L’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.

La seconda. Il trovarsi ad una certa distanza dall'animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell'impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz'altro negligenza e imprudenza.

La terza. In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l'animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone. E’ infatti  proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela.

La quarta. Alcun rilievo che la vittima possa aver tenuto un atteggiamento che possa in qualche modo aver scatenato l'aggressività degli animali perchè l'obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui. in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla. Nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un fatto. da potersi connotare in termini di imprevedibilità

Come si dice in questi, a buon intenditor…. poche parole.