La vicenda alla quale faccio qui riferimento (Tribunale di Monza sentenza n.923/2020) dimostra, ancora una volta, come la creduta libertà di poter detenere animali all’interno dl un condominio senza dovere rendere conto di nulla e a nessuno, sia una favoletta. Nel caso specifico il contratto di locazione concluso tra Tizio (locatore) e Caio (conduttore) prevede il divieto per Caio di detenere animali all’interno dell’immobile locato. Caio non rinuncia però al suo gatto e questo, che non conosce il diritto, rovina il divano di Tizio (l’immobile era stato locato ammobiliato). Piaccia o meno, discutibile quanto volete, la riforma del condominio (art. 1138 ultimo comma) non si estende alla locazione salvo trovare un giudice illuminato. Ma a prescindere dalla vigenza o meno dell’articolo citato (che ricordo “vieta di vietare” la detenzione di animali all’interno delle realtà condominiali) il danno del gatto se accertato, e nel caso specifico lo è stato, obbliga Caio a risarcire Tizio. Danno che è stato stimato in euro 500,00. Poca importa interrogarsi a quale titolo Caio debba rispondere, se a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (art. 2052 c.c.). Quello che conta è che va sempre letto, con attenzione, il contratto di locazione quando intendiamo trasferirci con il nostro animale. Una disattenzione potrebbe costarci cara, e non solo in termini di risarcimento. Chi vuole intendere, intenda.