June 1, 2024

NEGLI INCIDENTI STRADALI ORIGINATI DA IMPATTO CON LA FAUNA SELVATICA LA RESPONSABILITA’ RIMANE IN CAPO ALLE REGIONI

Una lettura superficiale dell’ultima sentenza della Cassazione civile in tema di incidenti originati da impatto con la fauna selvatica potrebbe condurre  a conclusioni errate circa il criterio di imputazione della responsabilità. La sentenza è la n. 14555 del 24 maggio u.s.. Una persona, aggredita da un cinghiale mentre si trova nel giardino di una privata abitazione, chiede i danni conseguenti all’aggressione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. e la Provincia di Trieste. Il Tribunale condanna la Regione Friuli Venezia Giulia al risarcimento dei danni   e  la Corte d'appello conferma integralmente la sentenza di primo grado. Si arriva in Cassazione e la conferma diviene definitiva.

Se è vero che laddove viene invocato il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ancorché non si tratti di animali domestici ma di specie selvatiche, è indubbia la facoltà del danneggiato di agire in giudizio ex art. 2043, facendosi carico del maggior onere probatorio che dall'applicazione di detta norma consegue. Onere soddisfatto nel caso di specie a dire della suprema corte.

Ricordo, sinteticamente, che mentre in una prima fase neanche si ipotizzava una responsabilità a carico della Regione perché iil sinistro era originata da quella che era considerata res nullius (cioè la fauna selvatica) in una seconda “era”,divenuta quest’ultima proprietà dello Stato, amministrata dalle Regioni, la giurisprudenza aveva ritenuto l’articolo 2043 Codice Civile l’unico criterio di imputazione per questo tipo di responsabilità. Almeno sino al 2019 la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato questo principio incassando anche il favore della Corte Costituzionale che nel 2001 (ordinanza n.4) esclude che vi sia disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici.

Seguirà una terza epoca nella quale lo stato di completa libertà della fauna selvatica non è più ritenuto incompatibile con quella potestà di governo sugli animali quale dna dell’ipotesi di cui all’articolo 2052 Codice Civile (sentenza n. 7969 /2020 della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione).

Rimanendo il 2043 c.c. il criterio di imputazione per i danni da impatto con la fauna selvatica il rischio era di lasciare il danno laddove esso si era verificato, senza giungere a quella integrale reintegrazione che costituisce il fine della responsabilità civile. Prospettiva che stante la frequenza e ricorsività di tali eventi dannosi assumeva particolare e preoccupante rilevanza.

Quanto all’onere probatorio, non è assolto sol dimostrando la presenza dell’animale sulla carreggiata e finanche l’impatto tra l’animale ed il veicolo occorrendo invece che il danneggiato dimostri l’esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto. In altre parole al danneggiato compete l’ulteriore prova, ex articolo 2054 c.1 Codice Civile, di avere fatto tutto il possibile per evitare l’animale e ciò per superare la presunzione di concorso di colpa prevista dalla citata normativa codicistica.