July 20, 2021

NON ABBAIARE, PER ORDINANZA

 

Prendo spunto dall’ordinanza con la quale il sindaco di un paese nel teramese avrebbe obbligato i proprietari dei cani ad adottare misure impeditive (non mi soffermo su quali siano state suggerite) il prolungato e costante abbaiare dei cani. Il fine del provvedimento sarebbe quello di diminuire l’inquinamento acustico evitando l’insorgere di patologie psicologiche nei residenti del paese interessato dall’ordinanza.

 I Trettrè , antico trio comico, avrebbero dato una loro piccante risposta a questa bizzarra iniziativa.  Io colgo l’occasione per ricordare alcuni elementari principi.

 Il tema non è divisivo ma super divisivo. Il cane deve abbaiare. E’ il suo modo di esprimersi. Il cane deve abbaiare ma vi è anche il diritto di una persona “umana” a riposare e godersi la sua tranquillità. Il cane non deve abbaiare. Non ci sono vie di mezzo.  Proviamo a trovarla questa via mediana, di compromesso.

 Se i cane ha il diritto di abbaiare è anche vero che quell’abbaiare incessante potrebbe essere causa o campanello di allarme di qualcosa che non va per lo stesso cane. ed. essere originato da infinite cause o motivazioni. Legate al cane e/o al suo partner che, nonostante un infinito amore, crea involontariamente una soluzione di sofferenza per il cane o non la riconosce.

 Allo stesso tempo l’abbaio quando non latrato del cane, magari incessante, giorno e notte, può davvero creare problemi a chi ci abita vicino. Perché negarlo? Negheremmo che il continuo urlare del vicino ci crea un problema? Che pur amando la musica sentirla per otto ore al giorno proveniente dal vicino emessa da qualsiasi fonte (radio, tv, pianoforte, violino, chitarra) può crearci qualche problema?

E allora proviamo a concepire le norme come strumenti che ci consentono di intervenire a tutela sia di colui cheè danneggiato dal rumore sia dello stesso cane che crea il disturbo, per cause ovviamente non imputabili all’animale.

Non esistono diritti assoluti o illimitati. Dobbiamo raggiungere -soprattutto in ambito condominiale, uncontemperamento di diversi interessi.  Dichi vive con un animale e di chi, per mille motivi, ha scelto di non vivere con un animale.

Veniamo alle norme, alle regole.  

Secondo il codice civile (art. 844)io proprietario devo sopportare i rumori provenienti dalla casa del vicino a patto che non superino la normale tollerabilità.  E qui si scatena l’inferno. Cosa e quanto è tollerabile? La norma non lo dice e non lo dice neanche con riferimento all’abbaiare dei cani. Convenzionalmente è intollerabile rumore quando si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.

Sempre più complicato. Occorre ricorrere a esperti, i c.d. consulenti di parte che dispongano prove fonometriche e solo un eventuale tecnico potrà concludere che l'abbaiare dei due cani è normale quando fa parte dei rumori di fondo (abbaio occasionale, magari in occasione di passaggio di pedoni o di veicoli in prossimità delle recinzioni) ma non è affatto  normale quando l’abbaio è costante, magari giorno e notte e nelle immediate a adiacenze della finestra di un condomino o vicino di casa.  In questo caso  si   può essere condannati ad adottare ogni necessaria precauzione misure per far cessare l’intollerabilità come anche condannato ad un risarcimento per danni non patrimoniali.

Secondo il codice penale (art. 659)c.p. se non impedisco che il mio cane disturbi il riposo delle persone vado soggetto ad una ammenda di 309 euro e finanche con l’arresto fino a tre mesi. L’abbaio del cane deve essere fonte di disturbo per una potenziale pluralità indeterminata di persone (e non soltanto chi occupa l’appartamenti accanto, sovrastante o sottostante il mio) sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate. In altre parole, il rumore prodotto dall’abbaiare deve essere potenzialmente idoneo a disturbare quiete e riposo di un numero indeterminato di persone ancorché non tutte siano state in concreto disturbate e dunque sono irrilevanti le lamentele di singole persone . Si tratta di una valutazione fattuale che ricomprende il dovere dei soggetti che si trovino in loco o in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora. Saranno fondamentali le perizie come anche le testimonianze (più verbali di intervento della polizia municipale o delle forze dell’ordine, per esempio).

Alla luce di tutto ciò mi chiedo quale senso possa avere un ‘ordinanza come quella emanata.