August 17, 2022

NON ESISTE UN DIRITTO ASSOLUTO, INCOMPRIMIBILE ALL’ABBAIO DI UN CANE



Prendendo spunto da una sentenza recente della Corte di Cassazione (n. 23408/2022 cass. civile) che ha confermato la condanna di un proprietario di cani al risarcimento del danno alla salute in favore del proprio vicino di casa originato da cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo, torno a svolgere alcuna riflessioni circa una delle scoperte etologiche più sorprendenti di sempre, quella per cui il cane abbaia.

Il tema non è divisivo ma super divisivo e differenti sono le interpretazioni. Quella ora richiamata è significativa di come non poche volte le notizie riportate sui social (per cui il cane avrebbe un diritto di abbaiare incomprimibile) non ha alcun fondamento giuridico.

L’abbaio quando non latrato di un cane, magari incessante, giorno e notte, può creare problemi ai vicini di casa. Perché negarlo? Negheremmo che il continuo urlare del vicino ci disorienta? Che pur amando la musica, sentirla per otto ore al giorno perchè proveniente dal vicino emessa da qualsiasi fonte (radio, tv, pianoforte, violino, chitarra) può disturbarci? Che il pianto incessante di un neonato, giorno e notte, può mettere a dura prova la pazienza di chiunque?

Ecco che si materializzano le regole, le norme. Che esistono e ignorarlo o non saperlo può condurre a spiacevoli sorprese. Dobbiamo sempre ricordare che non esistono diritti assoluti o illimitati ed è opportuno raggiungere -soprattutto in ambito condominiale- un contemperamento di diversi interessi.  Di chi vive con un animale e di chi, per mille motivi, ha scelto di non vivere con un animale.

Secondo il codice civile dobbiamo sopportare i rumori ‘rovenienti dalla casa del vicino a patto che non superino la normale tollerabilità. E qui si scatena l’inferno. Cosa è tollerabile? Quanto è tollerabiile una certa immissione,  termine tecnico-giuridico per indicare il rumore, l’odore, l’esalazione proveniente dal vicino? La norma, l’articolo 844 del codice civile, non lo dice e non lo dice neanche con riferimento all’abbaiare dei cani. Convenzionalmente è intollerabile rumore quando si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre tre decibel. Sempre più complicato. Occorre ricorrere a esperti, i c.d. consulenti di parte che dispongano prove fonometriche così da potere concludere che l'abbaiare di quel cane è normale quando fa parte dei rumori di fondo (abbaio occasionale, magari in occasione di passaggio di pedoni o di veicoli in prossimità delle recinzioni) ma non è affatto normale quando l’abbaio è costante, magari giorno e notte e nelle immediate a adiacenze della finestra di un condomino o vicino di casa. In quel caso il “proprietario” dei cani “rumorosi” può essere condannato ad adottare ogni necessaria precauzione per far cessare l’intollerabilità come anche condannato ad un risarcimento per danni non patrimoniali (la sofferenza psichica indotta al vicino a causa del continuo abbaiare del cane).

Secondo il codice penale, se non impedisco che il mio cane disturbi il riposo delle persone compio un reato. L’abbaio del cane deve essere fonte di disturbo per una potenziale pluralità indeterminata di persone (e non soltanto chi occupa l’appartamenti accanto, sovrastante o sottostante il reclamante) sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che quella potenziale pluralità sia stata effettivamente disturbata. Tutto questo è racchiuso nell’articolo 659 del codice penale. In questo caso l’ 'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

fp

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