REPETITA IUVANT
L’osservazione della quotidiana realtà mi suggerisce di ricordare ai più disattenti -magari sol distratti dal clima vacanziero che però non congela o sospende l’attuazione delle norme, che ve n’è una che ci dice che non è la proprietà del cane quanto invece l'esistenza di una relazione di fatto, tra lo stesso e la persona che lo conduce, tale da far sorgere in capo a quest'ultimo un obbligo di custodia e di vigilanza sul primo. Obbligo che, se disatteso, può qualificarsi come reato.
L’occasione è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale (la n. 33896/2023) dove l’ improvviso attraversamento della sede stradale di un cane ha originato un incidente stradale. La casistica, ricordo, è assai variegata e poco conta. Quello che invece è importante sottolineare è proprio il fatto che che nel caso scrutinato per il reato di lesioni colpose non è stato condannato il proprietario del cane bensì’ chi lo conduceva in quel momento (la di lui figlia).
Ebbene, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione, anche di mera detenzione, tra l'animale e una data persona, posto che la norma incriminatrice di parte speciale (omessa custodia e mal governo di animali) collega il dovere di non lasciare libero l'animale e di custodirlo con le debite cautele al possesso dello stesso, da intendersi come comprensivo anche della mera detenzione di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico
Non dimentichiamolo.