Insegnanti e responsabilità
- Cass.civ terza sezione, ord. n. 15190/23 -
Ancora una sentenza in tema di responsabilità degli insegnanti, questa volta riferita ad un fatto che accade infinite volte nel corso di una ordinaria giornata di lezioni. La richiesta, come dicono gli studenti, di andare “ai servizi”.
Una studentessa (Caia) tornando dal bagno verso l’aula cade dalle scale e si fa male. I genitori della studentessa chiedono i danni al Ministero dell’Istruzione. In primo e secondo grado la domanda di risarcimento viene respinta. Non migliore fortuna avranno in Cassazione. Vediamo perché.
Come ho spiegato nella precedente sentenza commentata (www.studiolegaleportoghese.it) in tema di responsabilità dell’istituto scolastico, nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo -da parte della scuola- di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi.
Come si concilia questa vigilanza per atti così riservati come quello di andare in bagno?
Orbene nella vicenda in esame a seguito dell’istruttoria non emergono elementi riferiti allo condizioni oggettive dello stato dei luoghi (usura dei gradini o la loro scivolosità, contemporanea presenza di più alunni) e tantomeno alle condizioni soggettive dell’allieva (apparsa dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio, in piena autonomia e capacità di deambulazione) che avrebbero richiesto (ad opera del personale non docente) una necessaria e continua sorveglianza nel tratto che separa l’aula di lezione dai bagni. E’invece emerso come la caduta fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della studentessa.
In buona sostanza avendone comunque l’onere, Caia non ha dimostrato l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sull’istituto scolastico che, di conseguenza, non ha avuto l’onere di dovere dimostrare (rispetto alla caduta) l’esatto adempimento o la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione dovuta.
fp