April 23, 2023

SCALE MOBILI INTERDETTE AI NON VEDENTI

Cassa. Civ. ord. n. 9384/2023

Una sentenza importante. Un tema, quello del rapporto tra animali e persone con disabilità non limitata a quella visiva (penso alle disabilità fisiche, cognitive o mentali),  che registra preoccupanti vuoti normativi e, a onere del vero,  si presta a riflessioni non trascurabili proprio sul rapporto animale-uomo.

Il fatto.

Un parcheggio comunale gestito da una certa società ha posto il divieto alle persone affette da disabilità visiva,  benchè assistiti da cani-guida, di accedere ad un impianto di scale mobili ivi ubicato. Alcune tra queste persone (che chiameremo attori) si rivolgono al Tribunale perché si accerti, ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 2,  (legge che appresta misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) il carattere discriminatorio della condotta nei loro confronti tenuta da quel  Comune e da quella società (che chiameremo convenuti). Quindi venga ordinata  la cessazione del descritto comportamento con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito.  Accolta la domanda degli “attori” in appello la vicenda aggiunge in Cassazione per l’impugnazione proposta dagli originari convenuti, qui  ricorrenti.

Vediamo i motivi del ricorso.

Primo. Mancanza di  un pregiudizio effettivo, concreto e personale, patito dagli attori  ma lesione meramente potenziale ai soggetti disabili, frutto di un divieto (l'accesso alle scale mobili dei cani) rivolto invece alla generalità degli utenti.

Secondo. La natura discriminatoria della condotta è inficiata dalla norma regolamentare del D.M. n. 18 settembre 1975, art. 6 del Ministero dei trasporti (che per ragioni di sicurezza fa divieto di transito di tutti i cani su scale mobili in servizio pubblico) e confligge con la norma tecnica Europea di rango superiore (UNI EN 115-1, punto 7.2.2.1.) la quale prescrive che sulle scale mobili i cani devono essere "portati in braccio”.

La  Cassazione rigetta  i motivi di ricorso argomentando, in via preliminare,  che pur essendo afflitti dalla medesima disabilità di non vedenti, queste persone hanno agito facendo valere non gli interessi della categoria di cui fanno parte quanto piuttosto l’interesse di ciascuno a non subire atti discriminatori proprio perchè non vedente.  E’ dunque incontestabile e pieno l’interesse di ciascuno di essi alla proposizione dell'azione risarcitoria peraltro proposta solo cumulativamente e  non come azione collettiva.

Quanto alla ritenuta discriminatorietà della condotta, il divieto opposto - con apposito cartello - all'accesso con cani-guida sulle scale è disposizione specificamente riferita alla condizione di handicap dei soggetti non vedenti (o ipovedenti) per i quali l'accompagnamento dell'animale costituisce ausilio necessario ed indispensabile per consentire una possibile mobilità e dunque inibire il transito sulle scale mobili con cani guida concreta dunque atto discriminatorio per il non vedente rispetto all'omologa situazione del normodotato.

Quanto al conflitto con le normative richiamate dai ricorrenti la Corte motiva che, trattandosi di diritto all’accompagnamento del proprio cane garantito al non vedente da norma di rango primario (la L. 14 febbraio 1974, n. 37), ne segue la disapplicazione delle prescrizioni del D.M. n. 18 settembre 1975 aventi natura di regolamento esecutivo, cioè a dire norme secondarie idonee, nella loro concreta applicazione, a determinare trattamenti deteriori per il disabile, integranti veri e propri atti discriminatori.

Analoghe considerazioni, si legge in sentenza, valgono con riguardo alle "norme" UNI-EN alle quali, alla stregua del regolamento UE del 25 ottobre 2012, n. 1025, va ascritta nel nostro ordinamento valenza di mere specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione) di un prodotto, processo o servizio. Natura questa che ne esclude l’assimilabilità agli atti normativi (direttive e regolamenti) emanati dagli organi dell'Unione Europea.