June 27, 2022

TI EDUCO E QUINDI PUOI SOFFRIRE

Utilizzo del collare elettrico

Il principio non ha convinto il Giudice penale (Cass pen, n. 11561/2020).  Il ragionamento del Giudice non ha convinto chi scrive che condivide l’analisi della Prof.ssa Margherita Pittalis (docente di diritto privato presso la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) la quale su “il Quotidiano Giuridico” ha commentato la sentenza ora richiamata individuandone una pericolosa aporia.

Come sempre partiamo dal fatto che ha visto Tizio condannato per il reato di cui all’art 727 comma secondo del codice penale ad una ammenda pari a euro 5000,00  per avere utilizzato, nella sua attività di addestramento di un cane, un collare elettrico senza i tappi di copertura degli elettrodi.

Si tratta -come evidenziato dalla Prof.ssa Pittalis - di una dubbia qualificazione giuridica del reato contestato e accertato. L’art. 727 comma 2 del codice penale invece dell’art. 544 ter sempre del codice penale. Il primo punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il secondo punisce chi cagioni lesioni, sevizie o comunque sottoponga un animale di qualunque specie a sofferenze (la sanzione prevista dal secondo prevede anche la penda detentiva).

A dire della Cassazione non viene in rilievo la condotta di utilizzo ex se (finalità educativa/addestramento) ma le conseguenze sull'animale ovvero le sofferenze a seguito dell'uso dello strumento usato per l'addestramento.  

Condivisibile, a parere di chi scrive, l’obiezione che la prof.ssa Pittalis solleva chiedendosi quale possa essere l’utilità di collari elettrici se non finalizzati a provocare dolore e spavento in coincidenza di determinate risposte del cane. Parrebbe privo di pregio dunque distinguere, come pare abbia fatto la Cassazione con la sentenza in commento, fra utilizzo del collare elettrico, di per sé lecito, e produzione con lo stesso di gravi sofferenze, conseguenza essa sola concretante per la Suprema Corte la fattispecie di cui all’art. 727, comma 2, c.p..

Vi sono delle situazioni che ciclicamente si ripropongono. Alcune giungono all’orecchio del legislatore, quello nazionale. Altre no, come quella del collare elettrico (il cui nome di per sé è piuttosto evocativo) che, come contesta lo stesso Tizio, è peraltro liberamente commerciabile.

L’uso improprio è dunque limitato alla intensità o modalità di tale collare e, accolta tale premessa, non è azzardato chiosare che benessere e salute dell’animale rimarrebbero per il giudice affidati prevalentemente all’azione dell’uomo e non a quella delle strutture e attrezzature utilizzate. Il che sarebbe a dire che se il pilota di MotoGp corre in modo troppo disinvolto questo non significa che il motociclismo sia -di per se- uno sport pericoloso.

Si tratta di punti di vista. Alcuni commentatori  -e mi riferisco per esempio ad un altro tipo di collare  e ad un divieto che non c’è (se non all’interno dei regolamenti comunali come il nuovo Regolamento di Benessere e Tutela Animali del Comune di Milano)- hanno finanche sostenuto la sua necessità  per la conduzione in sicurezza del cane ipotizzando finanche una responsabilità in capo al Comune di Milano nella ipotesi di eventuali danni a terzi per l’eventuale approvato divieto di utilizzo.

Appunto, punti di vista.