December 2, 2022

UN SOLO CINGHIALE VINCE CONTRO IL COMUNE DI TERMOLI. MA VINCE ANCHE IL TAR

T.A.R. Molise, Sez. I, sentenza n. 453 del 30 novembre 2022

Il Sindaco di Termoli ritenendo sussistere una situazione straordinaria di necessità grave e urgente in danno della pubblica incolumità, ordinava la cattura e/o l'abbattimento dei cinghiali eventualmente presenti sul territorio comunale, ed in particolare nelle immediate adiacenze dei centri abitati e in prossimità delle abitazioni. Provvedimento che veniva impugnato dall’Associazione Vittime della Caccia avanti al Tar.

Quest’ultima aveva sostenuto che, a fronte del singolo avvistamento di un solo esemplare di cinghiale (come era accaduto), non potevano certo sussistere i presupposti dell’emergenza e del pericolo ravvisati dall’Amministrazione comunale.

Il giudice amministrativo accoglieva l’impugnazione proposta.

In effetti le segnalazioni pervenute alla autorità competenti riferivano della presenza di un solo cinghiale nella zona del parco comunale di Termoli e chiedevano  l'adozione dei provvedimenti (più) opportuni per la tutela della sicurezza pubblica anche al fine di evitare reazioni di iniziativa illegali da parte di singoli cittadini. Un passaggio della sentenza che ritengo assolutamente illuminato. A fronte di tanto, sussistevano -giustamente- dubbi circa l’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento assunto.  

E infatti la giurisprudenza amministrativa richiama quali presupposti di tali ordinanze la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ponendo attenzione circa la  provvisorietà e temporaneità degli effetti e alla  proporzionalità del provvedimento. Si chiama bilanciamento.

Nel caso in esame l’ordinanza faceva riferimento a una presunta pericolosità per la pubblica incolumità desunta però dall’avvistamento di un solo esemplare di ungulato (!!1), il quale, apparso in una altrettanto unica occasione (!!!), non risultava  nemmeno aver concretizzato episodi di aggressione (anche solo tentata) agli esseri umani.

Palese si manifestava dunque un difetto di proporzionalità nell’agire amministrativo, atteso che, a fronte di quell’unico caso di avvistamento di un solo esemplare riscontrato dall’Amministrazione era stato adottato un provvedimento potenzialmente idoneo all’abbattimento generalizzato di tutta la specie insistente sul territorio termolese (!!!).

Inoltre il Comune non aveva  nemmeno indicato un termine finale di efficacia dell'ordinanza impugnata e ciò in evidente violazione del carattere intrinsecamente provvisorio di siffatti provvedimenti extra ordinem laddove l’atipicità e la residualità del potere di ordinanza richiedono, quale necessario contraltare, la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento.

Alla luce di quanto esposto il ricorso veniva accolto. Con buona pace del cinghiale ( e forse dei suoi amici che si erano tenuti ben nascosti…).

Ancora un esempio, e davvero se ne ha bisogno, di pronunce che danno speranza anche ai soggetti più deboli e vulnerabili.

Sia ben chiaro che le cause di questi incontri troppo ravvicinati (quando si verificano) sono diverse e complesse. Noti, se vengono presi in considerazione, i problemi creati in danno delle economie locali determinati da questo eccessivo e non controllabile avvicinamento di animali selvatici alle città o paesi.  Interessanti le soluzioni proposte, eccetto quelle che vanno nella direzione di considerare lo sterminio della fauna selvatica come il rimedio migliore.

Fonte: Osservatorio Criminalità agroalimentare