Hai fatto benzina, pagato, e sei ripartito. Dopo qualche metro (più o meno 100 metri) la tua auto si ferma, quindi si spegne e tu incominci a imprecare. Non arriverai mai a quell’appuntamento così importante, atteso magari da giorni. Devi chiamare il soccorso stradale. La diagnosi è impietosa: acqua nel carburante. Danno stimato? Importante.
Che diritti abbiamo se ci veniamo a trovare in queste situazioni? E se li abbiamo a chi dobbiamo chiedere il ristoro dei danni subiti?
Iniziamo a capire cosa potrebbe essere accaduto. Ho erogato il carburante sbagliato, diesel invece che benzina. Può accadere. Meno probabile -ma pure possibili-che sia il benzinaio a commettere questo sbaglio.
Il carburante risulta annacquato. Le cause? Partiamo da quella più maligna. Il gestore della stazione di servizio ha fatto il furbetto. La più benigna: non è stata aspirata l’acqua dal pozzetto vicino alle pompe di benzina, che probabilmente si è accumulata anche in occasione delle abbondanti piogge dei giorni precedenti.
Una volta a individuata la più verosimile causa all’origine del blocco del motore chiediamo una dichiarazione scritta a cura di chi ha riparato il mezzo.
Quindi dobbiamo essere in grado di dimostrare che il rifornimento di benzina è avvenuto proprio presso quella determinata stazione di servizio. Se ho pagato con carta di credito o bancomat ho assolto al mio nere probatorio. Se ho pagato in contanti e magari non ho ritirato la ricevuta o questa non è stata emessa, devo rincorrere ad un testimone. Preziosa sarà la testimonianza del soccorso stradale che potrà dichiarare che il veicolo si è fermato nelle vicinanze di una certa stazione di servizio.
Raccolte la prova del rifornimento press quel distributore e accertata la causa del danno, andrà formulata una richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata a.r.. da inviare sia alla stazione di servizio che alla società petrolifera di riferimento. Opportuno inviarla comunque entro due mesi da quando si è avuta la diagnosi esatta del danno.
Se la società che gestisce la stazione di servizio non riesce a dimostrare la colpa dell’automobilista (inchiodato magari dalle videocamere di sorveglianza dalle quali si evince un errore dello tesso nel rifornimento) come anche una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (improvvisa e inondazione di proporzioni bibliche che ha interessato la stazione di servizio coinvolta), deve risarcire il danno a mezzo della propria compagnia di assicurazione alla quale andrà anche trasmessa la relativa richiesta di danni.
Qualora non lo facesse spontaneamente, rimane la via del giudizio civile (preceduto dalla negoziazione assistita) e considerata l’opportunità di procedervi, commisurata alla entità del danno subito e all’assolvimento dell’onere probatorio che incombe sull’automobilista nei termini che si sono ricordati.