ll titolo, lo confesso, è balanotto o solo volutamente suggestivo. Ma la sentenza in commento, la n.7883 del 1 ottobre 2024 a cura del Consiglio di Stato, esprime un principio d non trascurabile importanza.
Partiamo dal fatto.
Un Comune emana un' ordinanza contingibile e urgente disponendo la cattura e l’abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale nelle immediate vicinanze del centro abitato e nelle aree abitate anche in zone agricole e rurali e in prossimità delle reti viarie più trafficate.
Detta ordinanza viene impugnata da una associazione ambientalista ma il Tar Liguria dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’ordinanza, al momento della decisione, aveva ormai esaurito i propri effetti.
L' associazione ambientalista ritiene invece ancora sussistente ’interesse strumentale e concreto alla decisione nel merito e il Consiglio di Stato è della stessa opinione.
Tale interesse viene individuato nella possibilità di indirizzare la futura attività amministrativa di quel Comune così evitando, in caso di fondatezza del ricorso, che la stessa amministrazione incorra in futuro nei medesimi eventuali errori di valutazione in occasione di situazioni analoghe a quelle di specie (problema cinghiali vicini alle abitazioni).
Venendo dunque al merito della vicenda, la norma di riferimento è la legge Regione Liguria n. 29 del 1994, articolo 36 comma 5. Tale legge prevede la possibilità di autorizzare un programma di prelievo affidato a squadre di cacciatori regolarmente istituite secondo alcun presupposti quali la stagione venatoria e non al di fuori della stessa (così da evitare situazioni di stress eccessivo per gli habitat naturali e per le popolazioni residenti) e una preventiva autorizzazione di un programma straordinario che deve essere presentato. Programma che prima dell’emanazione dell’ordinanza impugnata non è stato presentato come non è stato dato conto di eventuali episodi particolarmente eccezionali e pericolosi per la popolazione residente (nell’ordinanza si parla di meri avvistamenti di cinghiali e di potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli).Come è generico il riferimento ai danni prodotti dai cinghiali (peraltro alle cose e non anche alle persone o alla circolazione) senza fare cenno ad eventuali previ interessamenti o coinvolgimenti degli organi regionali a tanto specificamente preposti sulla base della richiamata normazione territoriale.
Tal omissioni sono state lette come difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato e hanno portato all’accoglimento del ricorso di di primo grado all’annullamento dell’ordinanza comunale.
Letta questa vicenda il ricordo va alle parole del compianto Presidente Franco Frattini che nella sua introduzione ai lavori di un convegno dedicato alla riforma costituzionale dell’art. 9 s auspicava che non rimanesse una bandiera o finanche un ventaglio, timore che diventerebbe realtà se e qualora non venissero emanate leggi di attuazione di essa. Continuava Frattini che per quanto riguarda gli animali il legislatore si era attribuito una riserva di legge assoluta e tale attribuzione se da un lato avrebbe potuto e oscurare la reale portata della riforma dall’altra poteva conduce ad una inevitabile rilettura dell’art. 117 non potendo più esserci normative regionali spesso “inquinate” dal pericoloso inganno della tradizione.