February 14, 2026

LA PROPRIETA’ DI UN ANIMALE DOMESTICO E LA “BUGIA” DELL’ISCRIZIONE ALL’ ANAGRAFE CANINA

Parlare di proprietà di un animale domestico significa necessariamente parlare di quello che è oggi lo status degli animali nel nostro ordinamento. Già lo stesso termine, proprietà, stride se riferito ad un essere vivente. Eppure alle controversie riferibili ai vizi d un animale domestico compravenduto, da un allevatore o da un negozio, si applica la disciplina del codice del consumo. Se la vendita è tra privati si applica invece ancora il codice civile, meno tutelante per chi acquista l’animale. L’articolo 2052 del codice civile, quello che disciplina l’ipotesi dei danni cagionati da un animale, parla di proprietario o utilizzatore (dell’animale) con non poche difficoltà interpretative nella pratica. Del resto se il legislatore ha sentito la necessità di individuare un articolo riferito alla responsabilità delle cose in custodia (art. 2051) e uno riferito alla responsabilità per i danni cagionati dal animali, forse aveva già n mente, nel 1942, che tra un armadio e un animale qualche differenza esiste. Nel codice civile la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art.832c.c.) e non vi è chi non veda, a prescindere dal grado di empatia, come un animale quale essere vivente non sia una cosa, mal addicendosi inoltre il fatto di essere goduto e di essere a disposizione dell’umano.

Ciò premesso, non possiamo oggi non domandarci se le norme civilistiche che disciplinano e tutelano la proprietà e la comproprietà esauriscono o meno tutti gli aspetti giuridici degni di rilievo per una completa comprensione della vicenda della quale ci si occupa. La proprietà di una animale domestico appunto. Diversamente, ignorando quanto poi si dirà, la proprietà rimarrebbe quella domenicale come sopra richiamata.

Per effettuare una valutazione ponderata del concetto di proprietà di una animale domestico occorre considerare la posizione dell’animale allargando lo sguardo dal codice civile verso l’intero ordinamento giuridico. Cito l’art. 13 del Trattato di Lisbona,  la  Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale (Parigi 1978).La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (legge n.201/2010). Venendo a cose pù quotidiane ricordo l'art. 1138 c.c. ultimo comma del codice civile ai sensi del quale “le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. A tanto si aggiungano le leggi regionali. L’omissione di soccorso punita anche quando è in danno di un animale. La non pignorabilità degli animali non da reddito.

Possiamo negare che si sia aperta la strada verso una autonoma valutazione del benessere animale che guarda al rapporto tra l’animale e le persone che se ne prendono cura? Possiamo negare che non è (più) imbarazzante affermare che la tutela giuridica basata sulla mera proprietà codicisticamente intesa (e dal solo lato del proprietario) si è di fatto allentata -e continua ad allentarsi- lasciando intravedere una nuova via verso una innovativa attenzione alla relazione esistente tra il soggetto umano assorto a figura di riferimento per l’animale e quest’ultimo?

Non mancano pronunce giurisprudenziali che danno pieno riconoscimento a questa tensione evolutiva.Tribunale di Como,  2016,omologa un accordo di separazione consensuale collocando il cane stabilmente presso la moglie — ancorché questa non ne risultasse proprietaria all’anagrafe canina —, con regolamentazione del diritto di visita in favore del marito e mantenendo la responsabilità del cane gravante in egual misura su entrambi i coniugi. Tribunale di Roma, 2016, senza dare il minimo peso al criterio dell’intestazione anagrafica del microchip dispone l’affido condiviso del cane, con ripartizione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quant’altro eventualmente necessario al suo benessere). Tribunale di Sciacca (2019) assegna l’animale domestico a chi dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip (nel caso specifico , a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento). Corte di Cassazione civile 2015: l’iscrizione all’anagrafe canina non costituisce prova legale della proprietà, ma mera presunzione semplice, superabile con prova contraria. Tradotto l’intestazione del microchip  nona ha  natura dirimente ai fini civilistici. Corte di Cassazione pen. 2017 per cui l’’intestazione del microchip individua il soggetto responsabile ai fini amministrativi e penali, ma non accerta in modo automatico la titolarità del diritto di proprietà. Tribunale di Milano, 2021, dove si dice che in caso di conflitto tra ex conviventi, la proprietà del cane non può essere desunta esclusivamente dall’anagrafe canina, dovendosi valutare possesso, cura, spese e relazione affettiva. Tribunale di Treviso, 2025, la proprietà di un animale non spetta a chi risulta intestatario del microchip, ma a chi se ne prende quotidianamente cura. In buona sostanza la giurisprudenza ci dice con sempre maggiore convinzione che l’intestazione formale costituisce una presunzione iuris tantum, e quindi vinta con prova contraria che faccia emergere la responsabilità che altri abbia -o abbia avuto- per un tempo significativo dell’animale e verso l’animale.

Pur rendendomi conto che per alcuni scoprire quale sia la reale (e limitata) portata ed efficacia dell’iscrizione di un animale presso l'anagrafe canina potrebbe creare imbarazzo o sconcerto, personalmente non provo alcun stupore. E non lo provo perchè l’intestazione risultante presso l’anagrafe canina ha mero valore identificativo, essendo la c.d. “anagrafe canina” prevista dalla legge (legge 281/91) per le sole finalità di prevenzione del randagismo, di restituzione degli animali ai legittimi proprietari in caso di smarrimento, oltre che di censimento della popolazione canina e di accertamento della responsabilità civile dei proprietari in caso di danni provocati a terzi.  Pertanto il sistema del c.d. microchip identificativo (e l’anagrafe stessa) non ha funzione di certificazione della proprietà e l’anagrafe non costituisce un pubblico registro avente valore legale di pubblicità erga omnes della proprietà degli animali. Non a caso, diversamente dai pubblici registri per i beni mobili registrati, l’accesso all’anagrafe è consentito esclusivamente alle autorità pubbliche (ASL/ATS, comuni) ed ai medici veterinari, essendo possibile una interrogazione pubblica online al solo fine di accertare quale sia l’area territoriale di riferimento della ASL/ATS che ha eseguito la registrazione, ciò appunto al fine di poter segnalare la presenza dell’animale in caso di smarrimento e consentire di allertare il proprietario registrato.

La Corte Costituzionale ci ha detto come il tema dell’identificazione del cane mediante microchip debba essere inquadrato facendo riferimento alle finalità che lo strumento adottato intende perseguire, cioè, giova ripetere, la prevenzione del randagismo e l’immediata identificazione del cane. Non a caso la normativa regionale prevede, nell’ipotesi di mancata iscrizione del cane all’anagrafe istituita, solo sanzioni di natura amministrativa.

Cerco ora dii calare questa nuova verità nella quotidiana pratica partendo da una recentissima sentenza del Tribunale di Brescia, n. 838/2025. Tizio chiama in giudizio l’anestesista, il chirurgo e il direttore di una certa clinica veterinaria al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della morte del cavallo di proprietà dello stesso Tizio. Il cavallo viene sottoposto ad una una laringoplastica presso la clinica Zeta (nome di fantasia). Immediatamente dopo l’intervento, il cavallo muore. Tizio lamenta che l’intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito secondo perizia e diligenza; che mai avrebbe dato il consenso a tale intervento del quale ignorava giorno e ora; che il consenso era stato prestato sulla base di modulo lacunoso e sottoscritto da Sempronio (il cavaliere), solo mero detentore dell’animale e dunque non legittimato a prestare alcun consenso. Il Tribunale rigettala domanda di Tizio. Non mi soffermo sul tema nesso di causalità e  vengo al tema consenso informato la cui contestazione si riferisce alla firma del modulo non riconducibile al proprietario dell’animale ma al detentore non legittimato a farlo (Sempronio, il cavaliere). Il codice deontologico dei veterinari, si legge in sentenza,  prescrive che il consenso può essere prestato dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne titolo. E Sempronio secondo il Tribunale ne aveva dal momento che, come confermato dallo stesso Tizio, si occupava del cavallo da anni anche sotto il profilo della salute (in tutti i documenti ufficiali è sempre il cavaliere a comparire e la sua continua presenza alle visite del cavallo in luogo del proprietario lo confermerebbe).

E ancora Corte di Cassazione pen, sent. 13464/2020. Un cane fugge dal cortile di Caia, che deteneva il cane non essendone proprietaria e dunque intestataria, e morde un passante. Caia viene condannata per lesioni colpose e impugna la sentenza.  La Cassazione rigetta il ricorso affermando che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cioè secondo altre sentenze della Cassazione) l’obbligo di custodia degli animali sorga ogniqualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona, non essendo, quindi, necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Tale posizione di garanzia prescinde, peraltro, dalla nozione di appartenenza, risultando irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione, sullo stesso, di un microchip di identificazione.

Spostiamoci ancora sul lato civile.

Un pitbull, condotto a passeggio da Mevio e intestato all’anagrafe canina a nome di     Sempronio,  aggredisce  il cane di Tizio. Dimostrando che Mevio abbia instaurato quel rapporto di governo e di fatto con l’animale e dunque quel rapporto di affezione che ci permette di ricondurre alla stessa l’art. 2052 c.c., Tizio ben può richiedere i danni nei confronti del detentore Mevio. Questo perchè la giurisprudenza più recente e più illuminata ritiene elemento individuante -più o al posto dell’iscrizione all’anagrafe canina- quel rapporto cane e compagno umano.

E ancora. Il figlio minore  di Tizio sale, senza il genitore, nell'appartamento posto al piano di sopra per salutare il cane di Caio e viene da quello morso. Caio non è presente avendo lasciato per alcuni giorni il cane a Sempronio, suo amico. Chi risponderà dei danni procurati al minore? Caio, proprietario e risultante intestatario del cane all’anagrafe canina oppure Sempronio amico di Caio? Se l'affidamento a Caio non è stato momentaneo ma stabile e con assenza costante del proprietario, occorrerà indagare se quest’ultimo avesse comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi (Sempronio) .Nel caso di specie Tizio aveva certamente dismesso l'effettivo potere di controllo sul cane  trasferendolo (per alcuni giorni) a Sempronio sulla base di un rapporto di amicizia. Può ragionevolmente sostenersi che la gestione e il governo del cane fossero stati trasferiti in via di fatto da Tizio a Sempronio. Perchè questo esempio?  Perchè se  Tizio domandasse i danni a Caio (proprietario)  la domanda potrebbe essere respinta dal Tribunale difettando la relazione di governo tra Caio e il cane, nonostante Caio ne figuri intestatario all’anagrafe.

Se la irrilevanza tra iscrizione all’anagrafe canina e detenzione o possesso del cane abbiamo visto potere essere rilevante nelle querelle tra marito e moglie o all’interno di coppie di fatto per quanto riguarda l’affidamento dell’animale domestico, vorrei invece soffermarmi sulle questioni riferibili a eventuali contestazioni di malpratica veterinaria toccando un tema più che  delicato quale è quello del consenso informato. Il terreno sul quale opera il veterinario è emotivamente esplosivo. E quando si lavora su un terreno emotivamente esplosivo, il rischio legale è altissimo. Lo è perchè il problema non è (o non è solo) la diligente o imperita condotta del veterinario all’origine del decesso dell’animale come non lo è il fatto che l’eutanasia praticata sia clinicamente giustificata o meno. Il tema diventa un altro. Chi ha deciso (e mi riferisco al cliente del veterinario) poteva decidere? Ha capito cosa stava decidendo?  E soprattutto il veterinario può posso dimostrare di avere raccolto un consenso informato?

A tali risposte non è sufficiente una consultazione dell’anagrafe canina. Occorre considerare chi ha avuto la responsabilità  per un tempo significativo dell’animale e verso l’animale. Colui che ha creato con l’animale quel rapporto attraverso il quale trova realizzazione la persona umana. Colui che subisce lo sconvolgimento per la perdita di quell’animale.

Pensiamo ad alcune situazioni tipo.

Cane molto malato. Non si alza più. Soffre.  In famiglia nessuno ha il coraggio di decidere. Alla fine decide il marito. Firma il consenso all’eutanasia e il veterinario la esegue. Il marito scoprira’, solo dopo, che il resto della famiglia non era affatto d’accordo. Soprattutto la moglie, intestataria  del cane all’anagrafe.

Marito e moglie separati. Il gatto vive con la moglie, intestatari dell’animale. Per i veterinari il gatto va addormentato. Il marito non è d’accordo. La moglie non lo informa di nulla. Decide da sola per l’eutanasia. Il marito lo viene a sapere e diffida la clinica e la stessa moglie ad eseguire l’eutanasia.

Un cane nonostante plurimi ricoveri e due interventi chirurgici praticati – muore. Il primo intervento intervento viene considerato ragionevole così come la scelta di non praticare al cane l’eutanasia. Seguiranno (presso altra struttura) due altri interventi. Il primo viene ritenuto opportuno, tenuto conto anche della letteratura scientifica che stima nel 50/60% le possibilità di risoluzione. Il secondo intervento chirurgico eseguito presso la medesima sarà considerato inutile e alla stregua di un vero e proprio accanimento terapeutico stanti le condizioni dell’animale che lo avrebbero condotto alla morte poche settimane dopo.

In questi esempi si palesano le insidie del veterinario nella gestione del consenso  informato. Insidie che si palesano (solo)  quando per un motivo o per un altro le cose non sono andate come sarebbero dovute andare. E in questi casi la fantasia supera la realtà. E forse la prima insidia è quella meno creduta che riguarda proprio l’intestazione dell’animale all’anagrafe canina. Certo per il veterinario la persona indicata come intestataria del microchip è presunta proprietaria o detentrice del cane. E dunque una volta avuto conferma di tanto (qualora si tratti di cliente occasionale o comunque non noto) il professionista può erogare la propria prestazione sanitaria. Ma non sempre è così.  Ma soprattutto non tutte le prestazioni sono le medesime. Non vi è dubbio che alcune siano più delicate di altre. E tra queste alcune possono avere conseguenze più o meno severe di altre. E’ impossibile poterne fare una classificazione. In queste situazioni il veterinario dovrebbe essere assai cauto qualora avesse percezione diretta o indiretta di probabili rivendicazioni da parte di persone non presenti al momento del recepimento del  consenso. Sarebbe davvero opportuno che ii veterinario, salvo non si tratti di atti salva vita, si dichiari non disponibile a prestare la propria prestazione fino a quando non avrà ottenuto i chiarimenti che intendesse avere circa la proprietà effettiva del cane, a prescindere dalla mera intestazione.

E queste insidie delle quali ho accennato le si percepisce sol immaginando una situazione tipo, ricorsiva, frequente; una una famiglia che abbia affidato alle cure e professionalità di un veterinario la salute del suo cane. Dalla prima vaccinazione all’ultimo dolorosissimo atto. Una relazione “complicata” magari da una amicizia nata o pregressa tra il veterinario e i compagni umani  (moglie, marito, figli se maggiorenni) di quel cane o gatto. Un rapporto almeno a tre (animale, compagno/i umano/i di quello e veterinario) legato da un filo che si chiama fiducia. E quando il vostro cliente umano o qualcuno a lui vicino si rivolge ad uno studio legale questo significa che quella fiducia non c’è più. E’ rimasto solo il contratto non scritto di prestazione professionale che si è implicitamente rinnovato per ogni atto medico relativo alla vita di quel cane.

Quel rapporto d fiducia può rimanere tale solo se alla sua base vi è un consenso informato. Questo sconosciuto. Da alcuni ancora percepito come un appesantimento burocratico nonostante una legge  lo abbia consacrato (la legge n. 219/ 2017). Quando non scambiato (dal cliente) per il preventivo delle prestazioni veterinarie perchè inserito all'interno dello stesso modulo con il quale quello viene rappresentato. il preventivo di quella che sarà la prestazione veterinaria. Più semplicemente erroneamente scambiato con il documento che lo contiene e non nella attività che il veterinario deve svolgere per fornire al proprio cliente l'informazione al consenso.

Sono assolutamente consapevole che si verifica, in ambito veterinario come in ambito umano, un inevitabile corto circuito provocato da un cliente/paziente interessato e concentrato sulla guarigione del suo animale piuttosto che a capire in cosa consisterà, quali alternative, quali le conseguenze della prestazione veterinaria rappresentatagli. Percependolo, il veterinario in assoluta buona fede rischia di dedicare poco tempo all' informazione concentrandosi più sul cosa fare. E automaticamente il veterinario ritornare ad essere -del tutto inconsapevolmente quella figura ieratica, una volta inattaccabile sotto il profilo risarcitorio. Del resto un’antica giurisprudenza così si esprimeva: “solo il medico decide quello che deve essere spiegato e quello che deve essere taciuto; il fatto stesso che il paziente si rivolga al medico presuppone che vuole essere curato" (Corte App. Milano sent. 16.10.1964).

Personalmente credo, come lo credo di ogni altra norma, che per il solo fatto di esistere, di essere stata scritta, da sola non ha la capacità di incidere in modo significativo sul rapporto veterinario-cliente. Mi spingo oltre. Temo che il consenso informato non sia quella categoria giuridica pensata forse dal legislatore. Calato nella realtà non è quello che dovrebbe e vorrebbe essere tanto che in veterinaria (come in medicina umana) quella auspicata relazione veterinario-cliente la troviamo espressa in una "crocetta", in un "si"(quasi mai un no), in un "ho capito", in un "sono stato informato”.

Continuo a chiedermi in quale modo il cliente possa discettare con il veterinario laddove il primo nulla sa dell'arte medica.Oggi che la prestazione veterinaria, oltre ad essere iperspecializzata, è spesso esercitata da una equipe di veterinari ciascuno con una propria specializzazione. Come distribuiamo la responsabilità? E’ sufficiente acconsentire "in bianco" all'intera equipe oppure prestare il consenso specificando a quale determinato sanitario viene riferito?

fp