Le conseguenze della classica zuffa tra cani
Tribunale civ. di Brescia sent. 1332/2022
Il condominio. Gioia e dolori. La legge di riforma del condominio (legge 220/2012), quella che ha introdotto il famoso quinto comma (per cui le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici) non ha diminuito, anzi, il contenzioso condominiale. Ritenuta una naturale metabolizzazione, anche in ambito condominiale, di principi ormai creduti operanti nel diritto vivente, a livello nazionale e internazionale, espressione di una nuova concezione del rapporto uomo-animale, mostra comunque i suoi limiti proprio in questo ambito. Forse, ma è una mia personale e opinabile pensiero, si è attribuita a tale disposizione un significato più ampio di quello che invero essa vuole significare.
Nella vicenda decisa dal Tribunale di Brescia siamo in un cortile o giardino condominiale. Un condomino (Tizio) a seguito della subita aggressione del proprio cane (tenuto a guinzaglio) da parte del cane di altro condomino (Caio) cade riportando lesioni (trauma distorsivo mano sinistra) e una serie di ulteriori danni patrimoniali quali spese mediche, spese veterinarie, spese di oggetti distrutti all’esito dell’aggressione, nonché la perdita economica per la ricaduta dell’evento sull’attività reddituale dello stesso Tizio. Inevitabile la causa nei confronti di Caio facendo valere nei confronti di questo l’art. 2052 del codice civile, articolo che ogni detentore di animale dovrebbe conoscere o almeno ricordare se pur vagamente.
Interessanti le argomentazioni difensive di Caio il quale rappresenta una nota e pregressa conflittualità tra i due cani stigmatizzando la decisione di Tizio di portare con sé il cane transitando in prossimità dell’abitazione proprio di Caio.
Aggiunge Caio che nel momento dell’incontro ravvicinato tra i due cani “nemici” il suo, condotto al guinzaglio dalla figlia, era accidentalmente sfuggito alla presa di quella ma che in ogni caso, confermata la zuffa canina, non vi era stato alcun coinvolgimento di Tizio e che pertanto non vi era rapporto tra la condotta del cane e le lesioni subite da quello. In ultimo e comunque Caio contesta l’entità e quantificazione dei danni e comunque in corso di causa formula proposta transattiva iper euro 1.000,00.
Dunque nella vicenda scrutinata dal Tribunale di Brescia non sono oggetto di contestazione da parte di Caio né la verificazione dell’evento lesivo né le circostanze di tempo e luogo dell’accaduto. In buona sostanza Tizio è caduto per proteggere il suo cane.
Le versioni dei “litiganti” coincidono ed è confermata da un teste. Ciò premesso la vicenda è riconducibile alla previsione di cu all’art. 2052 del codice civile per cui la responsabilità da animale risiede esclusivamente sul rapporto tra il soggetto e l’animale prescindendo da qualsivoglia condotta commissiva o omissiva del proprietario, atteso che l’unico limite a questa ipotesi di responsabilità è il caso fortuito, inteso quest’ultimo quale fattore avente i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, potendo il caso fortuito essere integrato dal fatto colposo del danneggiato..
Naturalmente, è necessaria la prova, gravante sul danneggiato, del rapporto causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo.
Un punto molto interessante della ricostruita vicenda è la creduta convinzione di Caio che alcun contatto vi sarebbe stato tra il suo cane e Tizio. Invero è noto come sia solo sufficiente che l’azione del cane si inserisca nel meccanismo causale all’origine dell’evento, salvo il fattore di rottura di questo dinamismo costituito dal caso fortuito come sopra ricordato.
E nel caso di specie è di tutta evidenza la derivazione della caduta di Tizio dalla condotta del cane di Caio posto che il primo è caduto proprio mentre tentava di sottrarre il proprio cane dall’aggressione del cane del secondo. Caduta che ancora di più si rivela conseguenza inevitabile di quella condotta dell’animale in ragione del fatto che il cane aggredito era al guinzaglio, sicché lo strattonamento conseguente all’aggressione ha ulteriormente contribuito al disequilibrio dell’attore.
Alcun pregio può riconoscersi all’uscita improvvisa del cane dall’abitazione di Caio come pure che fosse sfuggito di mano al proprio figlio che lo teneva al guinzaglio. Come noto la responsabilità sussiste sia che l’animale fosse sotto custodia, sia che fosse fuggito.
Parimenti irrilevante che la rissa tra cani sia iniziata per la condotta del cane di Tizio se provato il nesso causale nei termini prima descritti.
Di alcun pregio il ritenuto caso fortuito invocato da Caio laddove critica l’imprudenza di Tizio di essere transitato nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Caio. Comportamento questo che non assume certo i caratteri dell’imprevedibilità o eccezionalità rientrando nelle più ordinarie forme di uso della cosa comune (il giardino condominiale).
Ci sono dunque i presupposti per la condanna di Caio sull’an mentre con riferimento alla tipologia delle lesioni riportate da Tizio e al quantum del danno, viene ritenuta decisiva la relazione della c.t.u. medico-legale.
Non mi soffermo sui pure interessanti criteri liquidativi ma sottolineo la linearità di questa decisione che riconduce ad una norma apparentemente semplice, l’art.. 2052 del codice civile, ma invero assai insidiosa.