Cassazione civile ord. n. 27445/2022
Titolo fuorviante, lo ammetto. Ma introduce un tema interessante che è quello della responsabilità da cosa in custodia .
Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile il “custode” di una cosa risponde dei danni provocati dalla cosa stessa; il danneggiato dovrà solo dimostrare il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno. Il custode della cosa potrà andare esente da responsabilità sol provando il caso fortuito.
Norma difficile e riferita a ipotesi lontane dalla quotidianità? Niente affatto.
Pensiamo ad una caduta all’interno di una doccia in albergo. Ad una caduta causata da una disconnessione del marciapiede. Una macchio di olio sul manto stradale che ti fa scivolare con la tua moto. Una distorsione della caviglia durante una partita a calcetto come a tennis, dovuta ad un difetto del terreno di gioco. Una caduta avvenuta all’interno di una chiesa ricondotta ad una carente illuminazione e mancata segnalazione delle scale di accesso alla cripta.
Tra queste ipotesi, la caduta delle scale assume una non trascurabile ricorsività. Soprattutto in ambito condominiale. Finanche per essere scivolati sulle deiezioni canine lasciate sulle scale condominiali da ignota persona.
Nel caso che ha originato la sentenza in commento Tizio, uscendo da un locale scivola sulla scala sita all'esterno del locale stesso perché, a suo dire, scivolosa a causa della pioggia, priva delle strisce antisdrucciolo e del corrimano.
Ha dunque diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla rovinosa caduta? La risposta parrebbe affermativa laddove quello -come ho anticipato- provi il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia (la scala) ed il danno. Si pone però un problema di non poco conto.
Se la “cosa” (in questo caso la scala) fosse inerte e cioè priva di una sua intrinseca pericolosità? In questo caso il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile la caduta e quindi il danno. Ma potrebbe non essere sufficiente laddove il danneggiato non dimostri di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Tradotto significa che quanto più la situazione di possibile danno è ininfluente tanto più incidente deve considerarsi il comportamento imprudente del danneggiato fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tornando al caso in commento, la Corte di Cassazione ha affermato come fosse emerso che la scala, composta di tre soli gradini, era certo bagnata a causa della pioggia; che i gradini avevano dimensioni regolari; che non era presente il corrimano; che le strisce antisdrucciolo erano presenti sull'ultimo gradino e parzialmente anche sullo scalino superiore; che la scala non era sporca nè consumata; che i gradini erano in buono stato.
Ha quindi concluso che la scala non poteva ritenersi intrinsecamente pericolosa e che Tizio avrebbe potuto scendere senza rischi solo osservando le dovute cautele, evitando di scendere senza vedere dove metteva i piedi.