Tribunale civile di Perugia, sentenza n. 1475/2021
Tizia nel mentre gioiosamente procede in sella alla propria bicicletta viene travolta da un cavallo non custodito che, insieme ad un altro, proviene da un terreno adiacente la strada, attraversandola. Caduta a terra, vene colpita ripetutamente dal cavallo e spinta in un fosso adiacente la strada. Importanti i danni riportati da Tizia che cita in giudizio Caio, proprietario dei cavalli, invocando l’art. 2052 del codice civile (quello per cui se non dimostra il caso fortuito, il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati d quello).
Il Tribunale perugino conferma nell’art. 2052 c.c. il criterio di imputazione della responsabilità in capo a Caio, ipotesi di responsabilità oggettiva fondata su una relazione intercorrente tra animale e proprietario, o, in via alternativa, tra animale e utilizzatore. Unica via di uscita per il proprietario dell’animale è (solo) il caso fortuito ossia la presenza di fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità.
Nel corso del giudizio viene ampiamente comprovato come Caio sia proprietaria o comunque persona che aveva in uso ed in custodia il cavallo che ha attraversato la strada provocando la caduta dalla bicicletta di Tizia. Alcuna rilevanza viene attribuita ai comportamenti che Caio avrebbe dovuto tenere per impedire che gli animali si allontanassero dal recinto fino a raggiungere la strada (pare per lo spavento provocato dagli spari di alcuni cacciatori che non costituisce caso fortuito). Si esclude, come sostenuto da Caio, che la caduta possa essere anche solo in parte riconducibile a fattori causali diversi dall'attraversamento del cavallo e dall'impatto con la bici condotta da Tizia. Inoltre, precisa ai Tribunale, Caio non ha provato alcun caso fortuito.
Quanto ai danni lamentati da Tizia e secondo i parametri di cui alle vigenti tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, vengono riconosciuti in complessivi euro 18.924,00 (tra danno biologico permanente e invalidità temporanea). Non viene riconosciuta dal Tribunale alcuna personalizzazione in aumento del danno dal momento che non sono riconosciute conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che giustificherebbero, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, la personalizzazione.
Un cenno non trascurabile ai danni patrimoniali pure richiesti. Tra questi le spese di riparazione della bicicletta e l'abbigliamento rovinatosi in occasione dell’incidente la cui quantificazione (circa 4000,00 euro) risulterebbe da un preventivo depositato. Ebbene il Tribunale rigetta per difetto di prova rigorosa e circostanziata la domanda di risarcimento come formulata. E lo fa sul presupposto che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Nel caso in commento Tizia avrebbe ammesso come che le attrezzature danneggiate fossero irreparabili confermando di non aver sostenuto le spese di riparazione di cui al preventivo. Pure rigettate, per il medesimo principio, le spese mediche connesse a necessità di cura essendosi limitata a depositare una sola "previsione di fatturazione" a firma del medico che ha redatto la perizia di parte.
Filippo Portoghese
EARTH