November 27, 2023

INCIDENTE CON ANIMALE SELVATICO E NORMA DA APPLICARE

Cass. Sez. III Civ. 10 novembre 2023, n. 31350

Si legge nella recentissima sentenza della terza sezione della Cassazione civile n. 31350 che  la incontrollata proliferazione della fauna selvatica è spesso causa di incidenti stradali  con conseguente costante pericolo all'incolumità ed alla vita delle persone, oltre che agli stessi animali aggiungo io. Questo vertiginoso aumento di incidenti provocati da animali selvatici accresce ragioni di tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita e alla salute, ritenuti prevalenti -scrive sempre la Corte- su qualsiasi contrapposto diritto od interesse. Si tratta di una premessa importante. Giuridicamente importante. Anche alla luce dei necessari equilibri suggeriti dall’art. 9 della Costituzione come riformato.

All’origine della sentenza l’ennesima collisione (in strada comunale) tra un animale selvatico (capriolo) e una autovettura che riporta danni a seguito di tale collisione. Quale è la norma di riferimento per accertare responsabilità e risarcire i danni? L’articolo 2043 oppure l’articolo 2052 del codice civile?  

La sentenza in commento segue quello che oggi può definirsi un pacifico orientamento che vede nell’articolo 2052 c.c. la norma di riferimento. Non è sempre stato così. Una volta neanche si ipotizzava una responsabilità riconducibile alla fauna selvatica dal momento che essa era considerata  res nullius, cosa di nessuno. Divenuta proprietà dello Stato in conseguenza della legge n.157/1992, e come tale amministrata dalle Regioni, la giurisprudenza per un lungo periodo ha ritenuto l’articolo 2043 del codice civile il criterio di imputazione per questo tipo di responsabilità con la conseguenza che non poche volte il danno rimaneva dove si era creato senza che chi ne avesse avuto diritto potesse ottenere un risarcimento. Difficoltà all’origine di quel mutamento di prospettiva appena ricordato.

Una prospettiva che non condivide l’eccezione per la quale allo Stato - e non alle Regioni - spetterebbero i poteri sugli animali selvatici dal momento che proprio la legge statale attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (L. n. 157 del 1992). Così come non condivide  il rilievo secondo cui le Regioni non potrebbero avrebbero potere sul singolo animale selvatico dal momento che, si obietta nelle sentenze tutte ora citate- la speciale responsabilità ex art. 2052 fa riferimento alla proprietà dell’animale e non al potere o al controllo su di esso.