November 4, 2023

LE DIFFICOLTA’ DELL’ ART. 2052 DEL CODICE CIVILE. COSA SIGNIFICA UTILIZZO DELL’ ANIMALE?


La vicenda che propongo è interessante perché affronta un tema che pone sempre non pochi problemi.

Immaginiamo la seguente vicenda. Il figlio minore  di Tizio sale, senza il genitore, nell'appartamento posto al piano di sopra per salutare il cane di Caio e viene da quello aggredito e morso. Al momento dell’aggressione Caio non è presente avendo lasciato per alcuni giorni il cane a Sempronio, suo amico. Chi risponderà dei danni procurati al minore dal morso del cane? Caio, proprietario, o Sempronio amico di Caio?

Ebbene, laddove l'affidamento a terzi dell'animale non sia transitorio e temporaneo e se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario, occorre indagare se il proprietario avesse  comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi.

Nel caso di specie Tizio aveva certamente dismesso l'effettivo potere di controllo sul cane  trasferendolo (per alcuni giorni) a Sempronio sulla base di un rapporto di amicizia. In buona sostanza può ragionevolmente sostenersi che la gestione e il governo del cane fossero stati trasferiti in via di fatto da Tizio a Sempronio. Il primo spogliandosi in via di fatto del potere di governo sull'animale lasciando che altri si occupassero dello stesso.

Concludendo se e qualora Tizio domandasse i danni a Caio la domanda sarebbe respinta dal Tribunale difettando la relazione di custodia tra la convenuta e l’animale.