February 3, 2022

NON SI TRATTA DI TOM & JERRY

Se non fosse un fatto realmente accaduto potrebbe ricordare la scena di un cartone  animato. Tizio è in cima ad una scala all’esterno del proprio appartamento per eseguire dei lavori al proprio immobile. Il cane di Caio per inseguire un “gattaccio” forse randagio sfugge al controllo del suo conduttore e urta la scala. L’epilogo è immaginabile. Meno i danni alla persona riportati da Tizio. Fratture multiple e ricovero in ospedale.

La vicenda, ovviamente, finisce in Tribunale (l’assicurazione di caio non vuole risarcire). Caio si difende invocando il caso fortuito (tradotto: la sfiga); in ogni caso -afferma Caio, non può non essere ravvisato un concorso colposo del danneggiato per non avere adottato le cautele necessarie.

Vediamo la decisione del Tribunale.

La vicenda è riconducibile all’art. 2052 del codice civile, che pochi conoscono, tanti ignorano, i più sottovalutano. Si tratta di una responsabilità senza colpa in capo al proprietario dell’animale e dunque prescinde dal comportamento o dall’attività svolta da quest’ultimo, anche se caratterizzate da massima prudenza e diligenza. Unica via di uscita per il proprietario dell’animale (Caio) è che ricorra un fattore esterno, che rivesta i caratteri dell’assoluta eccezionalità e imprevedibilità. Il caso fortuito appunto che è riconosciuto anche nel comportamento del danneggiato che potrebbe comunque ridurre ex art. 1227 cc la responsabilità del danneggiante.

Invero il Tribunale non ravvede nel caso in esame il caso fortuito comunque declinato. E in effetti è del tutto normale che un cane cerchi di inseguire un gatto come è altresì normale che un gatto possa transitare nelle vicinanze di un cane.  Per il Tribunale quanto accaduto è un evento del tutto prevedibile, che il proprietario non solo ben poteva contemplare ma anche avrebbe dovuto tenere in considerazione, prestando maggior attenzione alla presa del guinzaglio tenuto a maggior ragione conto del fatto che il cane di grossa taglia era ancora in tenera età e, pertanto, particolarmente vivace, curioso e anche di difficile controllo.

L’eccezione di Caio circa il fatto che Tizio si trovasse arditamente su di una scala in una situazione non usuale  ha avuto una qualche rilevanza?

E’ interessante quello che dice il Giudice. Tenendo conto dell’età di Tizio (non giovanissimo), che la suddetta scala era posizionata in area cortilizia condominiale, aperta al transito pedonale e carraio di veicoli, senza aver adottato alcuna cautela (qualcuno che lo aiutasse a tenere ferma la scala), viene il riconosciuto  un concorso di colpa dello stesso Tizio nella misura del 20% e conseguentemente riducendosi l’entità del danno in detta misura.

Il Tribunale accoglie le richieste di Tizio e condanna Caio al risarcimento dell’80% dei danni patiti da Tizio che vengono liquidati in euro 24.930,00, oltre spese legali e di perizia.

Si tratta dell’ennesima conferma che (con)vivere con un cane è una esperienza meravigliosa se vissuta con responsabilità. ma bisogna essere responsabili. E Caio lo è stato nella misura in cui ebbe a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile che, nel caso in esame, lo ha manlevato dall’esborso economico deciso dal Tribunale.

Filippo Portoghese

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