L’estate è quasi alle porte….e molti sono già smaniosi di solcare i mari a bordo di potenti natanti. E allora si prendano due minuti, forse tre, per leggere questa storiella che potrebbe tornare utile.
Immagino che l’intenzione fosse quella di passare una bella giornata in famiglia, tra amici, magari organizzata sfruttando una bella giornata di sole e un mare piatto come l’olio. Ad un certo punto però, nonostante il natante fosse in quel momento non in navigazione perché in attesa di ancorarsi, un’onda anomala scombina i piani.
Uno dei trasportati, Tizio, figlio del proprietario del natante, a causa di una manovra errata dello stesso padre nell'affrontare un'onda, cade sul pavimento della barca riportando danni ad una gamba. Danni dei quali chiede il risarcimento citando in giudizio sia il proprio padre che la compagnia di assicurazione del natante.
Nonostante la testimonianza favorevole della di lui madre in primo e secondo grado Tizio si vede respingere la propria domanda di risarcimento. Non si scoraggia e ricorre in Cassazione dove non avrà maggiore fortuna. La Corte di Cassazione infatti (ord. n. 12063/2022) rigetterà l’impugnazione negando il risarcimento.
Vediamo perchè.
Quanto alla testimonianza della madre di Tizio è’ vero che nel descrivere l'episodio aveva dichiarato che il figlio era caduto a causa di una manovra errata compiuta dal padre nella conduzione dell’imbarcazione. Ma è altrettanto inconfutabile -spiega la Corte- che tale ricostruzione fosse del tutto diversa rispetto alle precedenti versioni dell'accaduto fornite dallo stesso Tizio nell'immediatezza del fatto, nella lettera di sollecito all'assicuratore e nello stesso atto di citazione. Per cui il Tribunale, così dimostrata la non attendibilità della teste, ha ricondotto la genesi della caduta in parte al caso fortuito, costituito nella specie da un'onda anomala che aveva fatto sobbalzare la barca, e in parte all'imperizia del danneggiato, che non era riuscito a dominare una situazione tipica della navigazione da diporto, peraltro con la barca era ferma, in procinto di ancorarsi.
L’aspetto giuridicamente rilevante è quello della posizione del terzo trasportato. L’art. 47 della legge n. 50 del 1971 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 cod. civ., disposizione transitata nell'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005. Quindi - per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ. - è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (così Cass. civ. n. 13324/2015, ribadita dalla più Cass. Civ. n. 25771/2019).
In buona sostanza vi è una specialità della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione per cui le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima. Sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005.
Proprio l'appena citata ordinanza n. 25771 del 2019 ci dice che è compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente il natante al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto.
Sotto il profilo delle norme in tema di trasporto di persone, perchè operi la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera deve essere provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414).
Così inquadrati i termini giuridici della questione, La Cassazione non ha potuto che confermare il non accoglimento della domanda risarcitoria di Tizio.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nel ricondurre la responsabilità dell'accaduto all'oscillazione della barca causata dall'impatto con l'onda ed al comportamento dello stesso danneggiato, «che non è riuscito a dominare una situazione tipica del trasporto su unità da diporto di dimensioni modeste», ha anche escluso, nella sostanza, che si potesse ravvisare alcuna forma di imperizia a carico del conducente dell'imbarcazione. Il che, tra l'altro, è stato correttamente dedotto dal fatto che l'incidente si è verificato nel momento in cui la barca era ferma, in attesa di ancorarsi.