November 11, 2023

RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL TAGLIO CESAREO?

RITARDO NELL’ESECUZIONE  DEL TAGLIO CESAREO?

La vicenda affrontata dal Tribunale di Milano, sentenza n. 7154 del 20.9.2023, riguarda una ritenuta responsabilità medica di una certa struttura sanitaria in occasione del parto di una signora ivi ricoverata a seguito del quale nasceva un bimbo deceduto dopo solo due giorni.  Da una parte (i genitori) si accusa un ingiustificabile ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo mentre dall’altra (la struttura sanitaria) si sostiene che il decesso del bimbo è riconducibile unicamente ad una causa che non poteva essere diagnosticata dai sanitari e che avrebbe -in concorso con altre situazioni riscontrate-  determinato l'asfissia intrapartum. La sentenza, prima di giungere -come  vedremo- al rigetto della domanda di parte attrice, ripercorre quelli che sono i presupposti della responsabilità medica applicati al caso di specie per giungere ad affermare che se il taglio cesareo fosse stato anticipato non diverso sarebbe stato il triste epilogo.

La responsabilità professionale medica è una responsabilità contrattuale che prevede una presunzione di colpa in capo alla struttura sanitaria che cade, cioè viene meno, solo quando questa dimostri di avere eseguito correttamente quella certa prestazione o che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta dipesa da causa alla stessa non imputabile. Una colpa che si declina in condotta o comportamento imprudente, negligente o imperito del sanitario e che si concretizza laddove viene posta in essere una certa condotta concreta che si allontana da una regola di condotta che quel sanitario avrebbe dovuto osservare. E queste regole sono le norme giuridiche e le leges artis.

Dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbe emerso che, con riferimento ai due segnali allarme che, ad avviso della difesa attorea avrebbero dovuto indire i sanitari ad intervenire con un taglio cesareo immediato, non vi erano ragioni per procedere ad un taglio cesare più precoce. E  dunque ponendosi in una prospettiva quo ante giustificata dalla osservazione clinica e dalle linee guida richiamate non era possibile ipotizzare l'evoluzione rapida dell'evento negativo.

E dunque, a dire del Tribunale, la morte del neonato è stata determinata da una posizione anomala del funicolo con suo avvolgimento al collo del feto tale da procurare una ipossia, aggravatasi rapidamente ed in modo irreversibile, e giudicata per questo imprevedibile.

fp